Cassazione Penale, Sentenza n. 18838/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione disposti dal GIP di Savona nei confronti di De Giovanni per concorso, quale titolare di un'agenzia di onoranze funebri, con il medico legale Angela Maglio nella falsificazione di referti necroscopici relativi a più decessi senza effettiva visita. Il ricorrente deduceva carenza e vizio di motivazione rispetto ai gravi indizi di colpevolezza (sostenendo di essere ignaro del mancato compimento della visita necroscopica, che la dottoressa avrebbe comunque effettuato anche se talora dopo la redazione del certificato, e che l'apporto del ricorrente si limitava a dettare dati per accelerare le pratiche) e sulle esigenze cautelari (contestando la sproporzione della misura custodiale rispetto a quella interdittiva applicata alla coindagata e valorizzando un precedente procedimento non definito risalente a tre anni prima). Inoltre sosteneva l'irrilevanza di sue false dichiarazioni a pubblico ufficiale e qualificava il fatto come un 'falso inoffensivo'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato rigettandolo e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che aveva mantenuto gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, esaminando caso per caso i decessi e valorizzando conversazioni telefoniche, attività di osservazione della polizia giudiziaria e la dichiarazione del coindagato Donadeo (che riferiva la prassi abituale di redazione dei referti senza visita). Ha altresì condiviso la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito, ritenendo che la dottoressa Maglio, in quanto delegata dell'ufficiale dello stato civile, operasse quale medico necroscopo e dunque pubblico ufficiale, rendendo i certificati atti pubblici; in tal senso la fattispecie poteva integrare il delitto di falsificazione di atti pubblici. Sulle esigenze cautelari la Corte ha approvato la valutazione, considerando la gravità e la modalità delle condotte, la pluralità degli episodi, l'abitualità della prassi e l'esistenza di un precedente procedimento analogo (sebbene non giudicato), elementi idonei a prospettare il pericolo di reiterazione. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 81, comma 2; 476, comma 2; 479 cod. pen.
Le norme penali sulla falsificazione di atti pubblici sono state ritenute applicabili in relazione ai certificati necroscopici, poiché il medico necroscopo agisce come pubblico ufficiale e il certificato è atto pubblico.
"1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile... 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte... dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta..."
La norma impone la visita necroscopica e il rilascio di certificato da parte del medico delegato; perciò il certificato, destinato all'ufficiale di stato civile, ha natura di atto pubblico quando proviene dal medico necroscopo.
art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Ai fini cautelari la gravità della condotta, le modalità e le circostanze fattuali sono elementi rilevanti per valutare il pericolo di reiterazione e la necessità della misura, non essendo escluso considerare la gravità concreta del comportamento.
Regola i limiti formali della motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso redatto nei limiti richiesti e ha svolto il controllo di legittimità sul vizio di motivazione dedotto.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U., Sez. 5, ecc.)
Richiamati principi consolidati: il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari verifica la coerenza logica e la tenuta motivazionale della decisione di merito; il quadro di gravità indiziaria per le misure cautelari ha autonomia rispetto alla prova richiesta per il giudizio di merito.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito rispetto alla gravità indiziaria; non è un riesame libero delle prove.
- Il concetto di 'gravità indiziaria' ai fini cautelari è autonomo rispetto al grado di prova richiesto nel dibattimento: si valuta la probabilità qualificata di responsabilità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili.
- La qualifica del medico come 'medico necroscopo' (delegato dell'ufficiale di stato civile) è cruciale: il certificato rilasciato in tale ruolo è atto pubblico; la sua falsificazione integra reati più gravi rispetto al caso del medico curante.
- Distinguere sempre tra medico curante e medico necroscopo: nel primo caso la falsità è spesso inquadrata come reato meno idoneo a giustificare misure interdittive/custodiali, mentre nel secondo la natura pubblica dell'atto può comportare accuse di falsità in atto pubblico.
- Elementi come conversazioni telefoniche, osservazioni di polizia giudiziaria, dichiarazioni di coindagati e la ripetitività della condotta rafforzano la valutazione di gravità indiziaria e la prognosi di rischio di reiterazione.
- La sussistenza di precedenti provvedimenti cautelari, anche se non sfociati in condanna, può assumere rilievo nella valutazione del rischio di recidiva e nella scelta della misura cautelare più idonea.
- La gravità e le modalità concrete della condotta (es. omissione di visite in decessi di natura violenta) possono giustificare misure restrittive anche quando ad altri coindagati vengano applicate misure diverse, purché la motivazione indichi i fattori che giustificano la differenziazione.
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