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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16741/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex legge Pinto per l'asserita inosservanza del termine di ragionevole durata di un giudizio di lavoro da lui promosso per ottenere l'assunzione coattiva come appartenente a categoria protetta ai sensi della legge n. 68 del 1999. La domanda era stata dichiarata inammissibile perché proposta senza il previo esperimento dei rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter della legge n. 89 del 2001. In opposizione e poi in cassazione il ricorrente ha sostenuto che tali rimedi non sono applicabili al rito del lavoro, poiché nel rito lavoristico la discussione orale e la decisione immediata sono già connaturate al modello processuale, specie dopo la modifica dell'art. 429 c.p.c.; inoltre ha dedotto che, comunque, l'istanza ex art. 281 sexies c.p.c. non avrebbe avuto alcuna reale funzione acceleratoria e quindi non poteva essere considerata rimedio preventivo idoneo a condizionare l'ammissibilità della domanda di equa riparazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha affermato che l'art. 1 ter della legge n. 89 del 2001 non si applica ai processi soggetti al rito del lavoro, perché in tale rito, dopo la modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c., è già previsto che il giudice decida all'udienza di discussione con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in modo sostanzialmente analogo al modello dell'art. 281 sexies c.p.c.; ne deriva che l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale non costituisce, in questo ambito, un rimedio preventivo effettivamente acceleratorio e non è dunque presupposto di ammissibilità della domanda di equa riparazione.

Norme richiamate

  • L. n. 89 del 2001, art. 1 ter

    "Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis"

    La disposizione va interpretata, in conformità alla CEDU, come non riferibile ai processi celebrati con rito del lavoro, nei quali manca un effettivo modello procedimentale alternativo da attivare per accelerare la decisione.

  • L. n. 89 del 2001, art. 2

    "inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal chi non abbia esperito i rimedi preventivi"

    La sanzione di inammissibilità opera solo quando i rimedi preventivi siano effettivamente applicabili al processo presupposto.

  • c.p.c., art. 429, comma 1

    "il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione"

    Nel rito del lavoro, dopo la modifica del 2008, la decisione orale all'udienza è già prevista come modalità ordinaria, sicché non è necessario né utile ricorrere all'istanza ex art. 281 sexies c.p.c. come rimedio acceleratorio.

  • c.p.c., art. 281-sexies

    Il modello di decisione a seguito di trattazione orale è richiamato solo in via analogica; nel rito del lavoro non assume la funzione di rimedio preventivo richiesta dalla legge Pinto.

  • c.p.c., art. 327

    Richiamato nel principio di diritto riportato dalla Corte in tema di decorrenza del termine lungo di impugnazione nei giudizi soggetti al rito del lavoro, a conferma dell'equiparazione funzionale tra lettura in udienza e pubblicazione della sentenza.

  • c.p.c., art. 430

    La disciplina del deposito della sentenza opera in via sussidiaria e non esclude la struttura bifasica della pubblicazione nei casi di particolare complessità.

  • d.l. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2

    Ha modificato l'art. 429, comma 1, c.p.c., rendendolo applicabile nella versione richiamata dalla Corte per escludere l'applicazione dell'art. 1 ter ai giudizi di lavoro instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica.

  • L. n. 133 del 2008

    Legge di conversione del d.l. n. 112 del 2008, richiamata per l'applicabilità ratione temporis della modifica dell'art. 429 c.p.c.

  • L. n. 68 del 1999

    Richiamata solo come base della domanda originaria di assunzione coattiva quale appartenente a categoria protetta.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    La lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione è considerata coerente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

  • CEDU, art. 6, paragrafo 1

    La legge interna deve essere interpretata in modo conforme al parametro convenzionale, valorizzando rimedi realmente idonei ad accelerare il processo.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, i rimedi preventivi introdotti dalla legge Pinto sono rilevanti solo se, nel processo presupposto, sono concretamente idonei ad anticipare o accelerare la decisione; un adempimento meramente formale o privo di effettiva utilità acceleratoria non può fondare l'inammissibilità della domanda.
  • Il rito del lavoro, dopo la modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c., prevede già un modello decisionale in udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione; perciò l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. non costituisce, in tale rito, un rimedio preventivo da esperire ai fini della legge n. 89 del 2001.
  • La disciplina sui rimedi preventivi della legge Pinto va interpretata in modo conforme alla CEDU: la prevenzione è preferibile al rimedio meramente risarcitorio solo quando il mezzo processuale sia effettivo, cioè capace di rendere più sollecita la definizione della causa.
  • L'applicazione delle preclusioni di ammissibilità alla domanda di equa riparazione richiede un accertamento concreto sulla compatibilità del rimedio preventivo con lo specifico modello processuale del giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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