Cassazione Civile, Ordinanza n. 29557/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)
La controversia
La dipendente ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro per il pagamento di euro 89.199,66 in favore della Provincia, somma corrispondente ai compensi percepiti per attività extraistituzionali svolte negli anni 2009-2010 senza autorizzazione, in violazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001. Nell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito della pretesa, chiedendo anche la sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo giudizio davanti alla Corte dei conti, avente oggetto e petitum identici. Con il regolamento preventivo di giurisdizione ha sostenuto che, per fatti anteriori all'introduzione del comma 7-bis dell'art. 53, la cognizione spettasse al giudice ordinario e non alla Corte dei conti, poiché la responsabilità originariamente prevista dal comma 7 sarebbe stata solo sanzionatoria e non riconducibile alla responsabilità erariale. Ha quindi chiesto l'affermazione della giurisdizione ordinaria o, comunque, l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, per evitare duplicazioni e contrasti di giudicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nonostante la precedente pronuncia della Corte dei conti sulla sola giurisdizione. Nel merito, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha però chiarito che la giurisdizione contabile resta attratta per l'azione del Procuratore contabile ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 anche per fatti anteriori al comma 7-bis, perché tale norma non ha portata innovativa. La contemporanea azione monitoria della Provincia per il medesimo petitum non pone una questione di giurisdizione, ma di possibile bis in idem e di fondatezza nel merito della pretesa, profili da valutare nel giudizio civile. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
tipizza la fattispecie di responsabilità per omesso versamento dei compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati, con valenza anche sanzionatoria e danno predeterminato legalmente
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
non è norma innovativa, ma ribadisce la soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti dell'omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico
il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile solo dopo una sentenza del giudice davanti al quale il processo è radicato; non osta una pronuncia resa da altro giudice in diverso giudizio
ha consentito la trattazione camerale del regolamento sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non trova applicazione perché il regolamento di giurisdizione non è mezzo di impugnazione
Massime di principio
- L'azione del Procuratore della Corte dei conti ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 contro il dipendente pubblico che non versi all'amministrazione i compensi di incarichi non autorizzati appartiene alla giurisdizione contabile anche se i fatti sono anteriori all'introduzione del comma 7-bis, poiché quest'ultimo ha funzione chiarificatrice e non innovativa.
- Per stabilire l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione occorre guardare alla sentenza pronunciata nel giudizio in cui il processo è radicato; una decisione resa in altro procedimento, anche se tra le stesse parti e sulla stessa questione di giurisdizione, non preclude il regolamento se non contiene anche una statuizione sul merito.
- Quando la pubblica amministrazione agisce civilmente per il recupero delle somme oggetto della medesima fattispecie già azionata dal Procuratore contabile, la questione relativa alla contemporanea duplicazione delle azioni e al divieto di bis in idem incide sul merito della pretesa e non sulla giurisdizione.
- La tipizzazione legale del danno e la finalità sanzionatoria della disciplina sugli incarichi extraistituzionali non autorizzati non escludono la riconduzione della controversia alla responsabilità erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti.
- Il principio di perpetuatio jurisdictionis e il divieto di conflitti di giudicati non consentono di derogare alla ripartizione legale della giurisdizione, ma la presenza di giudizi paralleli sulla stessa pretesa deve essere valutata prima di tutto sul piano della proponibilità e fondatezza delle domande.
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