Cassazione Penale, Sentenza n. 23182/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso lamentando un vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., ossia chiedeva che si valutasse la pretesa insufficienza di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129.
La decisione
La Corte ha rilevato l'estinzione del reato per sopraggiunta morte del ricorrente (decesso attestato in atti in data 17/02/2022) e, in conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p. Ha inoltre indicato che, per effetto della morte dell'imputato, è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2. Pertanto non è stata esaminata nel merito la questione di vizio di motivazione prospettata.
Norme richiamate
Norma sulla definizione del giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi di questa norma.
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; indicata come norma sostanziale del reato contestato al ricorrente.
Riferimento alla possibilità di pronuncia di proscioglimento nel merito; il ricorrente contestava la motivazione relativa alla mancata applicazione di tale pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa per sopravvenuta estinzione del reato.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50 (modifica art. 448 c.p.p.)
modifica l'art. 448 cod. proc. pen. inserendo il comma 2-bis
Richiamata in relazione all'eccepita inammissibilità del ricorso proposto avverso una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge; la Corte osserva però che la questione è poi resa priva di oggetto dal decesso.
Norma che dispone l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinto il reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Cass. Sez. Unite, 25 ottobre 2000, n. 30 (Poggi Longostrevi)
Giurisprudenza richiamata per confermare il principio secondo cui, sopravvenuta la morte dell'imputato, è esclusa ogni pronuncia nel merito e l'azione penale si estingue; giurisprudenza consolidata usata a supporto dell'annullamento senza rinvio.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 09/06/2010
Ulteriore riferimento giurisprudenziale conforme al principio dell'impossibilità di pronunciarsi sul merito in caso di estinzione del reato per morte dell'imputato.
Massime di principio
- Se sopravviene la morte dell'imputato e ciò è documentato in atti, il reato si estingue ai sensi dell'art. 150 c.p. e la sentenza penale impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La sopravvenuta estinzione per morte dell'imputato rende preclusa ogni pronuncia sul merito, compresa l'eventuale pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dunque il ricorso sul merito diventa inidoneo a produrre una decisione favorevole sostanziale.
- Le impugnazioni avverse a sentenze di patteggiamento sono già soggette a limiti di ammissibilità (mutamento introdotto dalla legge 103/2017), ma tali questioni processuali possono comunque diventare prive di oggetto se sopravviene l'estinzione del reato.
- In casi simili è necessario documentare tempestivamente il decesso in atti processuali: la prova del decesso è determinante per la dichiarazione di estinzione e per l'effetto di annullamento senza rinvio.
- La Corte di legittimità, richiamando orientamenti consolidati, privilegia l'effetto estintivo della morte sulla prosecuzione del processo e sulla valutazione dei motivi di impugnazione; pertanto le valutazioni sul merito non vengono effettuate una volta accertata l'estinzione.
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