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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08548/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009 emesso dal Comune su un immobile di proprietà del contribuente. La CTR della Toscana aveva rigettato l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado, sul presupposto che la nuova rendita catastale attribuita a seguito di ampliamento, notificata al contribuente nel 2014, non potesse essere utilizzata retroattivamente per rideterminare la base imponibile ICI per annualità precedenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000 e dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, per avere la CTR escluso la retroattività della nuova rendita ai fini dell'ICI 2009; 2) violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, sostenendo che la rendita notificata nel 2014 poteva comunque essere utilizzata anche per le annualità 2006, 2007 e 2008; 3) violazione dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, per non avere considerato che la nuova rendita derivava da un ampliamento risalente al 1992 e quindi doveva retroagire a tale epoca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che, in tema di ICI, le variazioni catastali hanno efficacia dall'anno d'imposta successivo a quello in cui sono annotate, secondo la regola generale desumibile dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992; tuttavia, la notificazione della nuova rendita consente di utilizzarla anche per annualità pregresse ancora "sospese", purché non definitivamente definite e comunque entro il limite della decadenza quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Poiché la CTR aveva negato in radice ogni effetto per gli anni precedenti, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente e confermando l'atto impositivo. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342

    "a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    La notifica è presupposto per l'utilizzo della rendita da parte dell'amministrazione, ma non esclude che, una volta notificata, la rendita possa essere impiegata ai fini impositivi anche per annualità pregresse ancora accertabili o liquidabili.

  • art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile ICI dei fabbricati iscritti in catasto si determina applicando i moltiplicatori alla rendita vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta; le variazioni catastali seguono la regola dell'efficacia dal periodo successivo alla loro annotazione, secondo il principio della "messa in atti".

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    La retroattività dell'utilizzo della rendita catastale incontra il limite della decadenza quinquennale per l'esercizio del potere di accertamento dell'ente locale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha cassato la sentenza e deciso nel merito.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata può essere utilizzata dall'ente impositore anche per annualità pregresse non ancora definite, purché la relativa posizione tributaria sia ancora suscettibile di accertamento o liquidazione e non sia maturata la decadenza.
  • La notificazione dell'atto di attribuzione o variazione della rendita è condizione per il suo utilizzo ai fini impositivi, ma non trasforma la rendita in un elemento costitutivo del tributo: essa conserva natura dichiarativa.
  • Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile ICI va determinata sulla rendita risultante al 1° gennaio dell'anno di imposta, fermo restando il regime delle variazioni catastali e la loro efficacia dal periodo successivo alla messa in atti, salvo i limiti di legge sull'accertamento.
  • Il limite quinquennale di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento impedisce l'utilizzo della nuova rendita per annualità ormai precluse dall'azione dell'ente locale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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