Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23479/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore assunto con patto di prova impugnava il licenziamento intimatogli per mancato superamento della prova, deducendo che il patto fosse nullo per difetto di specificazione delle mansioni e, quindi, che il recesso fosse illegittimo. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficientemente determinato l’oggetto della prova mediante il richiamo al contratto collettivo e al d.m. n. 269/2010, e aveva escluso un vizio funzionale del patto, valorizzando il congruo periodo di effettivo lavoro svolto e la non necessità di esplicitare i motivi del mancato superamento della prova. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 2096 c.c. per avere la Corte d’appello utilizzato il CCNL senza un adeguato richiamo nel contratto individuale, assumendo che la specificità delle mansioni dovesse risultare solo dal contratto; (2) ulteriore violazione dell’art. 2096 c.c., dell’art. 31 CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari, dell’art. 3 e dell’all. D del d.m. n. 269/2010, sostenendo che il rinvio al CCNL fosse troppo generico e che il d.m. prevedesse un elenco variegato di mansioni; (3) violazione degli artt. 2096 c.c. e 115 c.p.c. per l’asserita insufficienza del periodo di prova effettivamente svolto e per la mancata o tardiva formazione del lavoratore, deducendo che la Corte d’appello avesse ignorato o mal valutato circostanze di fatto emerse in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà contestava l’interpretazione del contratto individuale e del rinvio alla disciplina collettiva, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il secondo motivo ritenendo conforme a diritto il principio secondo cui il patto di prova deve indicare specificamente le mansioni, anche mediante richiamo al contratto collettivo, purché il rinvio sia sufficientemente specifico e riferibile a una nozione classificatoria dettagliata; nel caso concreto, l’apprezzamento della Corte territoriale sulla sufficienza del rinvio e sulla fungibilità delle attività non era sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. mascherava una critica alla valutazione delle prove e dei fatti, non essendo stata allegata una vera decisione fondata su prove non introdotte dalle parti o in contrasto con le regole processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2096 c.c.

    Il patto di prova deve essere funzionale alla sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro e deve contenere la specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova; tale specificità può essere assicurata anche mediante rinvio al contratto collettivo, se sufficientemente determinato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per contestare l’interpretazione del contratto o la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola della decisione sulle prove; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 31 del Ccnl per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari

    Richiamato nel ragionamento della Corte territoriale e nel ricorso come parametro per individuare le mansioni oggetto della prova.

  • art. 3 del D.M. 269/2010

    Richiamato come disposizione che disciplina le attività delle guardie particolari giurate.

  • art. 1.a All. D del D.M. 269/2010

    Richiamato come parte della disciplina che descrive le attività fungibili assegnabili alla guardia particolare giurata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il patto di prova è valido solo se consente l’individuazione specifica delle mansioni rispetto alle quali l’esperimento deve svolgersi; tale specificazione può avvenire anche per relationem al contratto collettivo, purché il richiamo sia puntuale e idoneo a individuare una nozione classificatoria dettagliata.
  • Quando la censura investe l’interpretazione del contratto individuale o del rinvio alla disciplina collettiva, il motivo di ricorso non può essere veicolato come violazione di legge se in realtà mira a ottenere una diversa lettura del testo negoziale e delle risultanze istruttorie.
  • La valutazione circa la fungibilità delle mansioni e la sufficienza del richiamo al CCNL o alla normativa di settore è apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • Il vizio di cui all’art. 115 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; occorre che la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o sia resa in aperta violazione della regola di giudizio sulle prove.
  • Per contestare l’esito negativo della prova, il lavoratore deve allegare e dimostrare un effettivo vizio genetico o funzionale del patto, non essendo sufficiente dedurre in modo generico la breve durata della prova o l’insufficiente formazione ricevuta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.