Cassazione Civile, Ordinanza n. 04039/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal mancato inserimento al passivo fallimentare di un credito risarcitorio di una società che aveva stipulato con la società poi fallita un contratto di affitto di ramo d'azienda, subentrando in alcuni appalti. La creditrice sosteneva di aver subito danni perché la concedente avrebbe falsamente rappresentato lo stato di consistenza e di avanzamento di uno specifico appalto, inducendola a confidare in crediti e stati di avanzamento lavori più favorevoli di quelli reali. Il giudice delegato negava l'ammissione del credito; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, riteneva che l'affittuaria, per la propria esperienza professionale, avesse un onere di informarsi sui dati essenziali dell'operazione e che comunque non fosse stato dimostrato che l'asserita omissione informativa avesse inciso sul contenuto del contratto, poiché lo stato di avanzamento dei lavori sarebbe rimasto estraneo agli accordi, anche impliciti, delle parti. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 1337 e 1440 c.c., lamentando che il tribunale avesse omesso di valorizzare la mala fede della controparte e il suo dovere di informazione su circostanze decisive; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nel comportamento mendace tenuto nella fase delle trattative e nella successiva stipulazione del contratto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero una pluralità di rationes decidendi autonome poste a base del decreto impugnato, ma non le aggredissero tutte in modo efficace. In particolare, la ricorrente contestava una diversa ricostruzione del contenuto del contratto e dello stato di consistenza dell'appalto, tentando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il motivo formulato come violazione di legge non integrava un vero vizio di sussunzione, perché presupponeva una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era parimenti inidoneo, poiché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione data dal tribunale a fatti comunque esaminati. La Corte ha anche ricordato che l'infondatezza di una ratio decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure sulle ulteriori rationes autonome. Non è stata disposta regolazione delle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, ma la sua violazione non è stata ritenuta utilmente censurata in cassazione perché il ricorso presupponeva un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello operato dal giudice di merito
richiamato in tema di obbligo di informazione sulle cause di invalidità o sulle circostanze rilevanti del contratto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento in fatto
evocato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità della controparte per reticenza o dolo incidente; la Corte non entra nel merito perché la censura si fonda su una diversa ricostruzione del contenuto negoziale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è utilizzabile solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non per contestare la diversa valutazione o lettura delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito
la Corte precisa che la prospettazione di falsa applicazione di legge non può risolversi in una critica all'accertamento in fatto, altrimenti manca il vero vizio di sussunzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'atto finale relativo al contributo unificato, con attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione una decisione fondata su più rationes decidendi autonome deve censurare tutte le rationes in modo specifico e idoneo; la mancata critica di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non attaccata.
- Il vizio di falsa applicazione di legge presuppone l'accettazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: se il ricorrente contesta la ricostruzione del contenuto del contratto o dei fatti storici, non denuncia un vizio di sussunzione ma sollecita una nuova valutazione del merito.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non è ammissibile se la parte si limita a dissentire dall'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice.
- In tema di responsabilità precontrattuale e doveri informativi, la censura di merito deve indicare in modo preciso in che misura l'omissione informativa abbia inciso sulla formazione o sul contenuto dell'accordo; in cassazione non è consentito sostituire all'accertamento del giudice una diversa lettura delle risultanze documentali.
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