Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Ires, Irap e Iva relative all'anno d'imposta 2007 nei confronti di un ex socio ed ex amministratore unico, quale destinatario dell'atto per una società già cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo sulla base dell'unico documento contabile reperito, ossia il bilancio 2007 depositato al registro delle imprese, dal quale risultavano ricavi per vendite immobiliari di oltre 15 milioni di euro; applicando i coefficienti di redditività di settore, aveva determinato i maggiori imponibili e le conseguenti imposte. L'Agenzia ricorrente censura la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente, deducendo: 1) violazione degli artt. 39, comma 2, lett. a), c), d), d.P.R. 600/1973 e 55, commi 1 e 2, nn. 1), 2), 3), d.P.R. 633/1972, perché in presenza di omessa dichiarazione e assenza di contabilità l'Ufficio poteva legittimamente determinare induttivamente i ricavi anche sulla base di presunzioni semplici o supersemplici; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR non aveva considerato l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'omesso versamento dell'IVA, limitandosi a valorizzare elementi contrari alla tesi erariale senza confrontarsi con quel dato decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente per connessione. Ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo utilizzando qualsiasi elemento probatorio disponibile, anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre rilevato che la CTR, pur avendo valorizzato la struttura operativa della società, l'effettività di alcune operazioni e altra documentazione amministrativa, non aveva preso in considerazione il fatto decisivo dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omissione idonea a incidere sulla correttezza della decisione. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. a), c), d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In presenza di omessa dichiarazione e assenza di contabilità, l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, anche mediante presunzioni semplici o supersemplici.
art. 55, commi 1 e 2, nn. 1), 2), 3), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'IVA, in caso di mancata dichiarazione e di mancata tenuta della contabilità, è consentito l'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta fondata quanto alla legittimità del metodo induttivo adottato dall'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo, quale l'omessa dichiarazione fiscale, integra vizio della sentenza quando il giudice di merito non lo consideri nonostante la sua rilevanza decisiva nella ricostruzione della pretesa tributaria.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.
Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale e di assenza di contabilità, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere ad accertamento induttivo del reddito e del volume d'affari sulla base di qualsiasi elemento disponibile, senza necessità che gli indizi raggiungano il grado ordinario di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'accertamento induttivo è legittimamente fondato su dati e presunzioni, si verifica un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore.
- La sentenza di merito è viziata per omesso esame di fatto decisivo se non prende in considerazione l'omessa dichiarazione fiscale, qualora tale omissione sia specificamente dedotta dall'Ufficio e sia idonea a incidere sull'esito della controversia.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve confrontarsi con tutti i fatti decisivi prospettati dall'Ufficio; non è sufficiente valorizzare elementi favorevoli al contribuente se manca la valutazione del dato decisivo dell'inadempimento dichiarativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →