Cassazione Penale, Sentenza n. 25581/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava la condanna pronunciata con il rito abbreviato dal GUP di Foggia (10/01/2018) per il reato in concorso di cui agli artt. 110 c.p. e art. 73 T.U. stupefacenti (la Corte d'appello aveva qualificato il fatto ai sensi del quarto comma), per la coltivazione e detenzione di 97,971 kg di marijuana rinvenuta in un box; i ricorrenti deducevano errore di qualificazione (sostenevano che il fatto fosse di lieve entità ai sensi del quinto comma), vizi di motivazione circa la qualificazione del box e la responsabilità, violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza e del divieto di reformatio in peius (artt. 521 e 597 c.p.p.), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio eccessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato la condanna dei tre imputati (pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e multa di euro 20.000,00 ciascuno, come già inflitte in primo e secondo grado), condannandoli al pagamento delle spese processuali. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello in ordine all'esclusione della lieve entità: il dato quantitativo (circa 97.000 dosi medie) e la gestione diretta della sostanza giustificano la qualificazione ai sensi del quarto comma dell'art. 73. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. e il divieto di reformatio in peius, ritenendo legittima la specificazione normativa operata in appello purché il nucleo essenziale del fatto sia lo stesso e non siano compromesse le possibilità di difesa. Infine, ha ritenuto corretta la valutazione negativa sul riconoscimento delle attenuanti generiche e congrua la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
art. 73, primo, quarto e quinto comma, T.U. stupefacenti
La Corte ha ritenuto applicabile il quarto comma (configurando una fattispecie più grave) sulla base della valutazione complessiva degli elementi, specie della quantità (circa 97.000 dosi medie) e della gestione diretta della sostanza; per l'esclusione della lieve entità il giudice deve valutare mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità della sostanza unitariamente
Riconosciuta la partecipazione in concorso nella commissione del reato di cui all'art. 73 T.U.; usata in combinazione con l'art. 73 per definire la responsabilità concorrente
La Corte ha affermato che la riqualificazione giuridica operata in sede di appello non viola il principio di correlazione quando il nucleo essenziale del fatto è lo stesso e la difesa non è stata pregiudicata; la specificazione normativa è ammessa se contenuta negli atti e coerente con i fatti accertati
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla tutela del contraddittorio; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione formale degli artt. 521 e 597 ove non sia compromesso il diritto di difesa
Sulle circostanze attenuanti generiche: la loro esclusione è valutazione del giudice; quando la pena è determinata al di sopra del minimo edittale il diniego non costituisce automaticamente vizio di motivazione se dal complesso argomentativo emerge la valutazione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Limiti alla motivazione dei ricorrenti in Cassazione: i motivi devono essere esposti nei limiti necessari per la motivazione, come richiamato nella decisione
Massime di principio
- Per escludere la rilevanza penale ai fini del 'fatto di lieve entità' ex art. 73, quinto comma, il giudice valuta unitariamente quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; un elevato numero di dosi potenziali tende a escludere la lieve entità
- La Corte d'appello può precisare o riqualificare la fattispecie giuridica purché il nucleo essenziale dei fatti rimanga lo stesso e la riqualificazione non pregiudichi il diritto di difesa dell'imputato
- Il divieto di reformatio in peius opera con riferimento alla pena effettivamente irrogata; la semplice diversa qualificazione normativa non configura automaticamente reformatio in peius se la pena non è aumentata e l'imputato non è stato sorpreso nella possibilità di difendersi
- Il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a valutazione del giudice; il diniego non costituisce per sé vizio se la motivazione complessiva giustifica la scelta
- In impugnative in Cassazione è necessario circoscrivere i motivi e dimostrare concretamente errori di diritto o gravi vizi motivazionali; contestazioni esclusivamente valutative sul fatto richiedono che si evidenzi un vizio logico-giuridico e non il mero dissenso sulla valutazione delle prove
- La mera presenza di oggetti o locali (es. box, materassi, armi) richiede collegamenti probatori chiari per attribuire responsabilità; tuttavia, la gestione diretta e la custodia della sostanza aumentano la gravità e la responsabilità degli occupanti o gestori
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