Cassazione Civile, Ordinanza n. 29288/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal recesso per giusta causa intimato nel luglio 2008 da una compagnia assicurativa al proprio agente generale, per contestazioni disciplinari connesse a due condotte: l'asserita illegittima utilizzazione di somme accreditate dalla compagnia per la liquidazione di polizze vita, al fine di far apparire come pagati premi relativi a nuove polizze o rinnovi, e l'asserita illegittima utilizzazione del conto corrente dedicato alla raccolta dei premi per effettuare pagamenti di debiti della gestione agenziale. L'agente ha impugnato il recesso dinanzi al collegio arbitrale previsto dal contratto; il lodo ha respinto la domanda ritenendo sussistente la giusta causa. Successivamente l'agente ha proposto impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'appello di Roma, che l'ha rigettata. In cassazione sono stati proposti sette motivi: (1) violazione dell'art. 823 c.p.c. e omesso esame, per asserita mancata partecipazione alla deliberazione dell'arbitro designato dal ricorrente; (2) violazione dell'art. 27 d.lgs. 40/2006 e dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per l'applicazione della disciplina novellata all'arbitrato; (3) violazione dell'art. 2119 c.c. e nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, per supposta integrazione della motivazione del lodo sulla immediatezza del recesso; (4) violazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 829 n. 5 e 823 n. 5 c.p.c., per ritenuta sufficienza della motivazione sulla giusta causa e sulla gravità dell'inadempimento; (5) violazione dell'art. 829 n. 9 c.p.c. e dell'art. 97 disp. att. c.p.c., per l'uso di un documento non prodotto; (6) violazione dell'art. 117 cod. ass., lamentando che la corte non avesse interpretato direttamente la norma in tema di gestione dei premi sul conto dedicato; (7) violazione dell'art. 829 n. 12 c.p.c. e dell'art. 18-bis dell'accordo nazionale agenti, sostenendo che la corte avesse evitato di verificare se il lodo avesse correttamente applicato l'art. 2119 c.c. in punto tempestività e gravità. La Cassazione ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo, chiarendo in particolare che la doglianza sulla partecipazione dell'arbitro era smentita dal testo del lodo; che la questione sull'applicabilità dell'art. 829 c.p.c. novellato era, in concreto, irrilevante perché il lodo non era stato impugnato per violazione di regole di diritto sul merito; che la censura sulla motivazione era infondata poiché il lodo conteneva una motivazione comprensibile e non meramente apparente; che il documento asseritamente non prodotto era irrilevante perché richiamato solo come fonte di principi generali di buona fede; e che la questione sull'art. 117 cod. ass. era stata proposta solo come vizio motivazionale, sicché la corte d'appello non doveva interpretare direttamente la norma ma solo verificare la sufficienza della motivazione arbitrale. Ha infine rilevato la genericità del motivo fondato sull'art. 829 n. 12 c.p.c. e ha confermato che gli arbitri avevano accertato un inadempimento grave idoneo a giustificare il recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale. La Suprema Corte ha escluso tanto il dedotto vizio nella composizione/deliberazione del collegio arbitrale quanto le censure sulla disciplina applicabile all'impugnazione del lodo, ribadendo che, nel caso concreto, il lodo era stato impugnato solo per nullità e non per violazione di regole di diritto sul merito. Ha inoltre affermato che la motivazione del lodo era presente, comprensibile e coerente, sicché non ricorreva il vizio radicale richiesto dall'art. 829 n. 5 c.p.c. Le ulteriori doglianze sono state reputate inammissibili o manifestamente infondate, anche per difetto di specificità o perché avulse dalla ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
La censura sulla partecipazione dell'arbitro è stata respinta perché il lodo risultava deliberato e sottoscritto regolarmente da tutti gli arbitri.
La Corte richiama il diverso orientamento giurisprudenziale sull'applicabilità temporale della novella arbitrale, ma ritiene il tema non decisivo nel caso concreto.
Secondo le Sezioni Unite richiamate, si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma la legittimazione dell'impugnazione per violazione di diritto dipende dalla legge vigente al momento della convenzione di arbitrato.
art. 829, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di convenzione di arbitrato di diritto comune stipulata prima della riforma, in mancanza di espressa diversa volontà delle parti, resta ammissibile l'impugnazione del lodo secondo la disciplina previgente.
Il vizio di motivazione del lodo è configurabile solo se la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contraddizioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
La censura relativa all'uso di un documento non prodotto è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi, cioè con l'esclusione del nesso causale tra quel documento e la decisione arbitrale.
Richiamato insieme all'art. 829 n. 9 c.p.c. nella doglianza relativa al documento non prodotto, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
La gravità dell'inadempimento e la giusta causa di recesso sono state ritenute sussistenti in base agli accertamenti di fatto degli arbitri sulla gestione impropria di somme e del conto dedicato.
art. 117 d.lgs. n. 209 del 2005
La corte d'appello non doveva interpretare direttamente la norma, poiché la questione era stata prospettata solo come vizio di motivazione del lodo; è sufficiente che la motivazione arbitrale consenta di seguirne l'iter logico.
art. 18-bis dell'accordo nazionale degli agenti di Ina Assitalia del 2005
La doglianza è stata ritenuta generica e comunque infondata, perché la questione era stata in realtà dedotta come difetto di motivazione sulla tempestività e gravità del recesso.
Richiamato come fonte diretta dei principi di lealtà e buona fede cui gli arbitri potevano riferirsi senza necessità di valorizzare un documento non prodotto.
Richiamato come norma che esprime i principi di lealtà e buona fede nei rapporti di agenzia, utilizzabili direttamente dagli arbitri.
art. 13
Richiamato nel dispositivo solo ai fini del regime delle spese/contributo, ma il testo fornito si interrompe prima della completa indicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: le censure che presuppongono una diversa ricostruzione del thema decidendum o che restano astratte sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione del lodo arbitrale, rilevante ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c., ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contraddizioni tali da rendere incomprensibile il percorso logico della decisione; non basta lamentare una diversa valutazione del merito.
- La questione dell'applicabilità della disciplina dell'impugnazione del lodo introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 va letta alla luce della data della convenzione arbitrale e della domanda di arbitrato, ma essa è decisiva solo se la censura investe effettivamente la violazione di regole di diritto sul merito della controversia.
- Quando una doglianza su una norma sostanziale viene proposta dinanzi al giudice dell'impugnazione del lodo solo come vizio motivazionale, il giudice deve limitarsi a verificare la sufficienza della motivazione arbitrale e non è tenuto a fornire una autonoma interpretazione diretta della norma.
- L'utilizzo di un documento non prodotto non integra di per sé causa di nullità se il documento non è stato effettivamente posto a fondamento della decisione, essendosi gli arbitri richiamati soltanto a principi generali ricavabili dalla legge o da altre fonti direttamente applicabili.
- La giusta causa di recesso può essere ravvisata quando l'accertamento di fatto evidenzi una grave alterazione del corretto funzionamento del rapporto fiduciario e della gestione economica affidata al collaboratore, specie se la condotta incide su somme della controparte e sulla contabilizzazione delle operazioni.
- In tema di controllo del lodo, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella degli arbitri se la motivazione arbitrale consente di comprendere perché la condotta sia stata ritenuta grave e idonea a giustificare il recesso.
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