Cassazione Civile, Ordinanza n. 07972/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcune proprietarie di un immobile in una zona urbana convennero in giudizio il costruttore di alcune villette a schiera e il Comune, deducendo che i lavori edilizi del primo e i lavori stradali del secondo avevano alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche, provocando allagamenti e danni alla loro abitazione. Il Tribunale condannò entrambi, ripartendo la responsabilità tra costruttore e Comune e ponendo a loro carico anche opere di eliminazione della causa degli allagamenti. La Corte d'appello confermò. Il costruttore ricorse per cassazione con tre motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione per non avere la Corte considerato un'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria dell'11 novembre 2011 che, in un diverso procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., avrebbe attribuito la responsabilità esclusiva al Comune; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. per contrasto di giudicati, assumendo che quell'ordinanza fosse coperta da giudicato esterno; 3) violazione degli artt. 2050 e 2697 c.c. per avere qualificato come pericolosa l'attività edilizia del costruttore e per avere applicato la relativa disciplina dell'onere della prova, ritenendo il costruttore responsabile nonostante la presenza di lavori comunali ritenuti causa decisiva degli allagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza dell'11 novembre 2011 potesse valere come giudicato, poiché era un provvedimento cautelare privo di decisorietà e definitività; ha ritenuto infondata anche la deduzione di giudicato esterno basata su una successiva sentenza non provata nel passaggio in giudicato e comunque relativa a parti e rapporto giuridico diversi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché articolato sulla vecchia formulazione del vizio motivazionale e comunque precluso dall'art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché diretto a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla causalità e sulla pericolosità concreta dell'attività, e soprattutto perché non censurava l'ulteriore ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sulla responsabilità generale ex art. 2043 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune controricorrente.
Norme richiamate
la responsabilità per attività pericolosa presuppone la pericolosità in concreto dell'attività; una volta qualificata come tale, opera il regime speciale dell'onere della prova, ma la censura che contesti l'accertamento di fatto è inammissibile in cassazione
permane autonoma la responsabilità aquiliana per condotta imprudente, negligente o imperita, idonea da sola a sorreggere la decisione
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità per attività pericolosa
il contrasto di giudicati non può fondarsi su un provvedimento cautelare privo di giudicato
in presenza di doppia conforme, è precluso il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti dedotti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura era formulata secondo il previgente vizio motivazionale, non applicabile ratione temporis; comunque non ricorrevano i presupposti del nuovo vizio di omesso esame
art. 369, comma secondo, c.p.c.
richiamato per l'acquisizione officiosa del provvedimento non presente nel fascicolo di parte
il provvedimento richiamato era un'ordinanza cautelare d'urgenza, quindi non idonea al giudicato
richiamato per il deposito di memoria e di sentenza allegata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
disposizione sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato per l'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. non è idoneo a produrre giudicato esterno, perché contiene un accertamento solo sommario e strumentale su fumus e periculum, privo di decisorietà e definitività.
- Il giudicato esterno può essere invocato solo se riguarda un provvedimento realmente passato in giudicato e tra giudizi sussista coincidenza di parti e di rapporto giuridico; in mancanza, l'eccezione è infondata.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del fatto, del nesso causale o della pericolosità concreta dell'attività, essendo tali apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso deve investire tutte le rationes; l'omessa censura di una sola di esse comporta l'inammissibilità o comunque il rigetto del motivo relativo alle altre.
- La qualificazione di un'attività come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. va compiuta in concreto, ma la responsabilità può restare ferma anche sulla base della clausola generale dell'art. 2043 c.c. se la condotta è connotata da negligenza, imprudenza o imperizia.
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