Cassazione Civile, Ordinanza n. 27619/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La società, proprietaria dal 16 aprile 2004 di un appartamento con terrazzo a livello, aveva chiesto al Tribunale di Bari di accertare il confine con il terrazzo dell’unità confinante, asseritamente coincidente con la linea mediana indicata nelle mappe catastali, e di ordinare la rimozione o l’arretramento della balaustra divisoria e della pedana rialzata, nella parte che riteneva collocata sulla propria proprietà. Il confinante aveva sostenuto che il confine fosse quello materialmente segnato dalla balaustra in laterizi su basamento in mattoni, realizzata dall’originario proprietario prima delle vendite: l’unità da lui acquistata era stata venduta nel 2000 e quella della dante causa della società nel 2001, con atti che indicavano la vendita a corpo, nello stato di fatto e locativo conosciuto dagli acquirenti. Il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda, ritenendo gli atti privi di una specifica delimitazione e applicando il criterio sussidiario catastale; aveva individuato il confine nella linea mediana delle planimetrie e condannato il convenuto ad arretrare il basamento e la pedana. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1545/2023, depositata il 17 ottobre 2023, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, attribuendo agli atti di acquisto una determinazione concordante del confine per relationem allo stato dei luoghi e alla situazione di detenzione nota agli acquirenti, comprensiva della balaustra. Con l’unico motivo del ricorso principale, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., sostenendo che non vi fosse nei titoli una precisa indicazione del confine e che dovessero quindi applicarsi le mappe catastali; ha inoltre contestato l’esclusione dell’incertezza soggettiva. Il resistente ha proposto ricorso incidentale tardivo con due motivi sulle spese: ha contestato la riduzione dei compensi ai minimi e l’omessa liquidazione dei compensi per la fase istruttoria in appello; ha inoltre denunciato l’omessa liquidazione delle spese della fase di inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: la censura, pur formulata come violazione dell’art. 950 c.c., mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova interpretazione degli atti di acquisto, attività riservate al giudice di merito. Ha precisato che l’incertezza soggettiva del confine può sussistere anche quando l’attore sostenga che i titoli non individuino alcun confine specifico e chieda, in via residuale, di ricorrere alle mappe catastali; tuttavia, nella controversia la Corte d’appello non aveva rigettato la domanda per difetto dei presupposti dell’azione, ma nel merito, dopo avere interpretato i titoli come idonei a individuare per relationem il confine coincidente con quello materiale. La società non aveva denunciato vizi motivazionali rilevanti né indicato la violazione di specifici criteri ermeneutici, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione. Il ricorso incidentale, qualificato come tardivo perché proposto oltre il termine lungo ma entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., senza esame dei due motivi sulle spese. La società è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro 4.500 per compensi, oltre IVA, contributo previdenziale e rimborso forfettario del 15%; inoltre, in conformità alla proposta di definizione accelerata, al pagamento di euro 3.500 in favore del resistente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. È stata infine rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In realtà per giurisprudenza consolidata di questa Corte, si ha incertezza soggettiva del confine, quando, in assenza di contestazioni sulla validità dei titoli di acquisto dei confinanti, una delle parti, pur in presenza di un confine materiale apparente, sostenga che lo stesso non coincida con il confine giuridico (Cass. n. 27952/2023; Cass. n. 20912/2021; Cass. n.21607/2017; Cass. n. 27413/2005; Cass. n. 2283/1995), ma ciò può avvenire sia in quanto l'attore neghi la coincidenza del confine identificato nei titoli di acquisto della proprietà delle parti con il confine materialmente esistente, sia in quanto lo stesso neghi radicalmente l'esistenza di uno specifico confine individuato nei titoli di acquisto delle parti, o attraverso altri elementi, e conseguentemente invochi l'applicazione del criterio residuale dell'ultimo comma dell'art. 950 c.c. del riferimento alle mappe catastali.
L’incertezza soggettiva che consente l’azione di regolamento dei confini può ricorrere anche quando, pur in presenza di un confine materiale apparente e senza contestare la validità dei titoli, una parte neghi che i titoli individuino uno specifico confine e chieda l’applicazione del criterio residuale delle mappe catastali. Il catasto resta però criterio sussidiario: se i titoli, interpretati dal giudice di merito, consentono di individuare il confine, non vi è ragione di ricorrervi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso principale, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, è inammissibile, in quanto si risolve in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dalla Corte d'appello, che deve ritenersi riservata al giudice di merito (Cass. sez. un. n. 20867/2020; Cass. n.19011/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. sez. un. n. 24148/2013), ed in quanto sotto l'apparente violazione o falsa applicazione di legge lamentata (quella dell'art. 950 c.c.) punta in effetti ad ottenere una rivalutazione di fatti storici (Cass. n. 5987/2021; Cass. sez. un. n.34476/2019).
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, sollecita una rivalutazione dei fatti storici e della ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
In effetti, il nucleo centrale delle argomentazioni della ricorrente principale contesta il risultato interpretativo al quale è pervenuto il giudice di appello, ma l'interpretazione del contratto rientra nella ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto nei limiti in cui è ancora sindacabile il vizio di motivazione, o lamentando la violazione di specifici criteri ermeneutici ed illustrando le ragioni per le quali il giudice non si sarebbe attenuto a tali criteri (Cass. n.353/2025; Cass. n. 26986/2023; Cass. n.20294/2019), mentre nella specie non sono stati invocati vizi di motivazione determinanti nullità, né la violazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile e neppure è stata argomentata puntualmente l'erroneità dell'interpretazione seguita, essendocisi limitati a contrapporvi una diversa ed autonoma interpretazione, che era stata accolta dal giudice di primo grado.
L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito. In Cassazione può essere censurata nei limiti del vizio motivazionale ancora deducibile oppure mediante la puntuale indicazione dei criteri ermeneutici violati e delle ragioni della loro inosservanza; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
Il ricorso incidentale, da qualificarsi come tardivo, in quanto depositato oltre il termine lungo d'impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ma entro quaranta giorni dalla ricezione della notifica del ricorso principale, va dichiarato inefficace ex art. 334 comma 2° c.p.c. senza alcun esame nel merito, in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, senza esame dei suoi motivi, quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Per il principio di soccombenza, la ricorrente principale va condannata al pagamento, in favore dello Zimatore, delle spese processuali liquidate in dispositivo.
La parte soccombente è condannata a rifondere alla controparte vittoriosa le spese processuali, secondo il principio di soccombenza.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata implica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna della ricorrente principale al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore dello Zimatore ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, degli importi liquidati in dispositivo.
Nel caso deciso, la conformità della pronuncia alla proposta di definizione accelerata ha comportato la condanna della ricorrente principale al risarcimento in favore della controparte ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte ha liquidato tale somma in euro 3.500.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata implica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna della ricorrente principale al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore dello Zimatore ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, degli importi liquidati in dispositivo.
Nel caso deciso, la conformità della pronuncia alla proposta di definizione accelerata ha comportato il pagamento, da parte della ricorrente principale, di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., liquidata in euro 2.000.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata implica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna della ricorrente principale al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore dello Zimatore ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, degli importi liquidati in dispositivo.
La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta, secondo la disposizione richiamata, le conseguenze sanzionatorie applicate dalla Corte ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
In presenza dei presupposti processuali indicati dalla norma, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’azione di regolamento dei confini, l’incertezza soggettiva può sussistere anche se una parte, pur senza contestare la validità dei titoli e in presenza di un confine materiale apparente, sostiene che i titoli non individuino uno specifico confine e invoca il criterio residuale delle mappe catastali.
- Nell’individuazione del confine, i titoli di acquisto hanno importanza preminente; il criterio catastale opera in via residuale quando i titoli e gli altri elementi utili non consentono di determinare il confine.
- La determinazione negoziale del confine può risultare anche per relationem allo stato dei luoghi e alla situazione di fatto conosciuta dalle parti, se così interpretati i titoli dal giudice di merito.
- L’interpretazione dei contratti è riservata al giudice di merito e non può essere rinnovata in Cassazione mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa: occorre dedurre nei modi consentiti un vizio motivazionale oppure indicare specificamente i criteri ermeneutici violati e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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