Cassazione Civile, Ordinanza n. 00119/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica IMU per l'anno 2018 relativo a un appartamento e a un'autorimessa siti in Napoli, contestando il disconoscimento dell'esenzione per abitazione principale e relative pertinenze. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, sulla base del rilievo che la residenza anagrafica nel cespite era stata trasferita solo dal 8 luglio 2019, quindi dopo il periodo d'imposta oggetto di accertamento. In Cassazione il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso in conseguenza di un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, con il quale il Comune riconosceva l'esenzione per abitazione principale e pertinenza per gli immobili indicati e il contribuente rinunciava ai ricorsi in Cassazione contro le sentenze relative a IMU 2018 e IMU 2019, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto che la rinuncia al ricorso era rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha altresì escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia in sede conciliativa, e ha ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'accordo conciliativo in materia tributaria ha costituito la base della rinuncia al ricorso in Cassazione.
art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
La rinuncia è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale.
art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.
La rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ad hoc.
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
In caso di accettazione della rinuncia non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica alla pronuncia di estinzione per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace e determina l'estinzione del giudizio se presentata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata, anche all'esito di una conciliazione, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato è norma eccezionale e di stretta interpretazione e non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
- In presenza di accordo conciliativo che definisca la lite e comporti rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione si chiude con declaratoria di estinzione senza pronuncia sul merito.
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