Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00119/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica IMU per l'anno 2018 relativo a un appartamento e a un'autorimessa siti in Napoli, contestando il disconoscimento dell'esenzione per abitazione principale e relative pertinenze. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, sulla base del rilievo che la residenza anagrafica nel cespite era stata trasferita solo dal 8 luglio 2019, quindi dopo il periodo d'imposta oggetto di accertamento. In Cassazione il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso in conseguenza di un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, con il quale il Comune riconosceva l'esenzione per abitazione principale e pertinenza per gli immobili indicati e il contribuente rinunciava ai ricorsi in Cassazione contro le sentenze relative a IMU 2018 e IMU 2019, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto che la rinuncia al ricorso era rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha altresì escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia in sede conciliativa, e ha ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace e determina l'estinzione del giudizio se presentata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata, anche all'esito di una conciliazione, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato è norma eccezionale e di stretta interpretazione e non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
  • In presenza di accordo conciliativo che definisca la lite e comporti rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione si chiude con declaratoria di estinzione senza pronuncia sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.