Cassazione Penale, Sentenza n. 37060/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi principali: 1) mancata autonoma e dettagliata valutazione delle prove da parte della Corte d'appello (in particolare delle intercettazioni e dei sequestri) e improprio richiamo pedissequo alla sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; 2) errore nella qualificazione del ruolo rivestito (attribuzione del ruolo "apicale/organizzatore" ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 invece di ruolo di fornitore/partecipe), con doglianze sulla congruità della valutazione probatoria e sulla comparazione con posizioni di altri coimputati; 3) contrasto tra la qualificazione di promotore nel procedimento in esame e la qualificazione di "partecipe" riconosciuta in altro procedimento (cd. PESHK), nonché censura sulla corretta applicazione della continuazione esterna; 4) incompetenza territoriale ex art. 8 comma 3 c.p.p., sostenendo che i fatti caratterizzanti l'associazione si sarebbero consumati nella provincia di Taranto; inoltre deduce mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nella dosimetria della pena (richiamo agli art. 62-bis e 133 c.p.). Sono stati anche depositati motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto una valutazione autonoma e motivata degli elementi probatori, anche rispetto alle intercettazioni e ai sequestri, non limitandosi a recepire pedissequamente il giudizio di primo grado. Sul secondo motivo ha confermato che la qualificazione del ruolo di Musciacchia come apicale/organizzatore è fondata sulle concrete attività svolte nell'ambito del sodalizio e che la comparazione con la posizione di altri soggetti è inconferente; inoltre la distinzione con il procedimento PESHK è giustificata dalla non coincidenza soggettiva, temporale e territoriale delle due associazioni. Sul terzo punto relativo alla competenza territoriale, la Corte ha ribadito che per il reato associativo permanente il luogo competente è quello in cui ha sede la base operativa (programmazione, direzione e organizzazione delle attività), individuato nel caso concreto in Bari, non nel luogo di acquisto della sostanza. Infine le attenuanti generiche sono state negate per la gravità delle condotte e per la esistenza di un precedente specifico; la dosimetria è stata ritenuta congrua e motivata (pena di base calcolata poco sopra il minimo edittale per le aggravanti contestate). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Rilevanza della qualificazione di organizzatore/promotore nel delitto associativo: la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 74 ove il giudice riscontri attività apicali concrete, esaminate sulla base degli elementi probatori raccolti
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Riferimento ai delitti di cessione e traffico di sostanze stupefacenti come fatti-costitutivi delle condotte contestate; gli episodi di cessione comprovati da sequestri/arresti hanno funzione corroborativa delle intercettazioni
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)
Limiti di sindacabilità in Cassazione: le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla motivazione sono esaminate alla luce dell'esistenza di una valutazione motivata della Corte territoriale; la mancata copia pedissequa della sentenza di primo grado è superata se l'appello contiene autonoma e motivata disamina
Codice di procedura penale, art. 8 comma 3
Per il reato associativo permanente la competenza territoriale si determina nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, individuato nella sede operativa dell'associazione (dove si organizzano e dirigono le attività illecite), non nel luogo di approvvigionamento
Codice di procedura penale, art. 9
I criteri sussidiari di competenza (art. 9) sono applicabili solo in via suppletiva; la corretta individuazione del luogo di organizzazione prevale rispetto ad altri criteri
Richiamato in relazione alla valutazione delle recidive/precedenti delittuosi e alla valutazione delle attenuanti: la Corte ha ritenuto sussistente causa ostativa o giustificazione per negare le attenuanti generiche in presenza di precedente specifico
Regole di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto motivato lo scostamento dalla pena minima (pena base calcolata poco sopra il minimo edittale) alla luce della gravità delle condotte e della posizione apicale
Massime di principio
- La Corte di appello deve compiere una valutazione autonoma e motivata delle prove; il richiamo a passaggi del primo grado non è di per sé vizio se l'appello contiene un autonomo giudizio probatorio
- La qualificazione del ruolo all'interno di un'associazione criminale (organizzatore/promotore vs fornitore/partecipe) si basa sulle attività concrete svolte e non su etichette processuali; decisioni diverse in procedimenti distinti possono coesistere se le associazioni differiscono per soggetti, tempi o territori
- Per i reati associativi, la competenza territoriale segue il luogo di svolgimento della base organizzativa (dove si programmano e dirigono le attività), non il luogo di approvvigionamento delle sostanze
- Intercettazioni con linguaggio criptico possono essere pienamente valorizzate se corroborate da elementi esterni quali sequestri e arresti che riscontrano gli episodi di cessione
- Le attenuanti generiche possono essere negate per la gravità delle condotte e per precedenti specifici; la motivazione della dosimetria deve rendere conto di eventuali scostamenti anche di modesta entità rispetto al minimo edittale
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