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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06192/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico-ferroviario per la realizzazione di un nuovo parco lavaggio. L'appaltatrice chiese il pagamento di somme per lavori extra-contrattuali e il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivati da ripetute sospensioni dei lavori, inizialmente parziali per la disponibilità delle aree, poi totali per il rinvenimento di reperti archeologici, fino alla decisione della stazione appaltante di spostare altrove il sito e risolvere il contratto. La committente resistette contestando la legittimità delle pretese, la tardività delle riserve e proponendo domanda restitutoria. In appello la domanda dell'appaltatrice fu solo parzialmente accolta, con riconoscimento di importi per lavori extra, compenso da recesso e danno da andamento anomalo dell'appalto; la Corte territoriale ritenne inoltre che le riserve fossero state sostanzialmente tollerate e che la sorpresa archeologica integrasse causa di forza maggiore idonea a giustificare la sospensione, ma che oltre un certo termine trovasse applicazione la disciplina ordinaria delle obbligazioni. In Cassazione la committente propose tre motivi: (1) violazione dell'art. 41 d.P.R. 1063/1962 e dell'art. 89 delle condizioni generali di contratto, sostenendo che il compenso forfettario per il recesso esaurisse ogni pretesa e impedisse ulteriori riconoscimenti; (2) violazione dell'art. 30 d.P.R. 1063/1962, censurando la valutazione dell'irragionevolezza della sospensione e sostenendo che il proprio comportamento fosse giustificato dall'andamento dell'appalto e dal bilanciamento con la tutela archeologica; (3) violazione degli artt. 44 e 73 delle condizioni generali e omesso esame, contestando la rinuncia alla decadenza per tardiva riserva e affermando che la decadenza posta a tutela dell'interesse pubblico non fosse rinunciabile. L'appaltatrice resistette con ricorso incidentale, denunciando da un lato il mancato riconoscimento dei danni da prima sospensione e del compenso per le platee provvisorie, dall'altro l'erronea esclusione del risarcimento del danno alla potenzialità economica dell'impresa per preteso giudicato interno, sostenendo che tale domanda avesse natura contrattuale e non fosse stata decisa in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, investivano in realtà l'interpretazione di clausole contrattuali e di rinvii negoziali al capitolato generale dei lavori pubblici, che nel rapporto in esame non si applicano direttamente ma solo come clausole contrattuali richiamate. Ne ha tratto la conseguenza che, in sede di legittimità, potevano essere censurate solo specifiche violazioni dei criteri ermeneutici contrattuali o motivazioni illogiche, mentre le parti si erano limitate a contrapporre una diversa lettura delle clausole, senza indicare quali canoni interpretativi fossero stati violati. Ha inoltre ribadito che, quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito dolersi in Cassazione del fatto che il giudice di merito abbia scelto una lettura diversa da quella invocata. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza e sono stati dati gli adempimenti conseguenti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Richiamato come base del compenso forfettario per il recesso negli appalti pubblici; nel caso concreto, il suo contenuto era oggetto di interpretazione contrattuale perché richiamato dalle condizioni generali dell'appalto ferroviario, non applicabile direttamente ex lege.

  • art. 89 delle condizioni generali di contratto

    Clausola negoziale che richiamava la disciplina del recesso e del relativo compenso; la sua interpretazione doveva essere censurata come interpretazione di contratto, non come violazione diretta di norma di legge.

  • art. 30 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Invocato sulla sospensione dei lavori per sopravvenienze; la Corte ha rilevato che la sua applicazione al rapporto dipendeva dal rinvio contrattuale e che le censure non avevano correttamente attaccato il percorso ermeneutico della sentenza impugnata.

  • art. 44 delle condizioni generali di contratto

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere regole sulle riserve; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non impostata come specifica critica all'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito.

  • art. 73 delle condizioni generali di contratto

    Richiamato per il termine di iscrizione delle riserve; la Corte ha escluso che la deduzione della parte individuasse adeguatamente i canoni ermeneutici violati.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata un'illogicità o incongruenza tale da impedire la ricostruzione del percorso decisorio.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come parametro di interpretazione contrattuale; le parti non hanno però specificato quali regole ermeneutiche sarebbero state violate dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando le disposizioni di un capitolato generale o di un regolamento sui lavori pubblici non sono applicabili direttamente al rapporto, ma solo richiamate dalle condizioni generali di contratto, la loro violazione va denunciata in cassazione come errore di interpretazione del contratto o come motivazione illogica, non come violazione diretta di norma imperativa.
  • Il ricorrente che contesti l'interpretazione di clausole contrattuali deve indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura ritenuta più convincente.
  • Se una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, l'interpretazione scelta dal giudice di merito resta insindacabile in cassazione, salvo violazione dei criteri legali di ermeneutica o motivazione meramente apparente o radicalmente illogica.
  • In un rapporto di appalto ferroviario, il rinvio a disposizioni del capitolato generale non trasforma automaticamente tali disposizioni in norme direttamente applicabili: la loro efficacia deriva dal contenuto contrattuale del rinvio.
  • La deduzione di giudicato interno o di rinuncia alla decadenza, quando dipende dal contenuto di clausole contrattuali e dal loro significato, non può essere fatta valere in modo astratto; occorre confrontarsi con il testo del contratto e con il procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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