Cassazione Penale, Sentenza n. 46558/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso nella coltivazione illecita di 2910 piante di canapa. Denunciava: (1) l'errata applicazione della circostanza aggravante dell'agevolazione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) sostenendo che l'aggravante era stata dedotta solo dal suo contatto con soggetti di spicco senza prove della volontà di agevolare la cosca; (2) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.), contestando la attualità del pericolo di reiterazione, il ruolo secondario, la risalenza temporale dei fatti e l'assenza di pericolo di inquinamento delle prove.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo (sulla circostanza aggravante) è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse e manifestamente infondato: il ricorrente non ha dimostrato come l'esclusione dell'aggravante avrebbe inciso sulla misura cautelare. I giudici di merito hanno inoltre fornito motivazioni non manifestamente illogiche sulla consapevolezza e sul collegamento del ricorrente con esponenti mafiosi e sulla strumentalità della coltivazione rispetto agli scopi delle cosche. Il secondo motivo (esigenze cautelari) è stato ritenuto evidentemente infondato: il Tribunale ha valutato il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione alla luce dei legami organizzativi e delle modalità emerse nelle intercettazioni. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna alle spese e pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma sul traffico illecito di sostanze stupefacenti relativa alle pene per determinati illeciti; citata come fattispecie collegata alla coltivazione di canapa oggetto del procedimento.
D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Disposizione che disciplina circostanze aggravanti in materia di stupefacenti; richiamata in relazione alla contestazione della coltivazione illecita.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante per chi agevola un'associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto che la condotta fosse strumentale agli scopi delle cosche e che il ricorrente fosse consapevole del ruolo e delle finalità criminali dei partecipanti.
Codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e vizio della motivazione); utilizzate per inquadrare i motivi con cui il ricorrente ha impugnato l'ordinanza.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. a) e c)
Previsioni sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento delle prove ecc.); il ricorrente ha contestato la valutazione di attualità e concretezza di tali esigenze.
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle Ammende); applicata per liquidare una somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Contestare la sola qualificazione giuridica (es. un'aggravante) senza dimostrare in che modo la sua esclusione inciderebbe sulla misura cautelare espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle risultanze probatorie: le critiche devono mirare a vizi di diritto o difetti motivazionali evidenti, non a proposte alternative di lettura dei fatti.
- Per sostenere l'assenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa è necessario indicare elementi concreti che escludano la consapevolezza e la volontà dell'indagato di favorire l'associazione; argomentazioni generiche o basate sulla mera inferiorità di ruolo sono deboli se il collegamento organizzativo e la strumentalità dell'attività risultano dagli atti.
- Per contrastare la sussistenza delle esigenze cautelari occorre mostrare elementi concreti che ne smentiscano l'attualità (es. cessazione dei contatti, prova del radicamento sociale o lavorativo, impossibilità di inquinare le prove); la mera indicazione di attività lavorativa o la risalenza temporale dei fatti può non essere decisiva se permangono collegamenti con soggetti organizzati e comportamenti volti alla dispersione di prove.
- Se l'ordinanza di merito motiva adeguatamente il pericolo di inquinamento e di reiterazione sulla base di intercettazioni, collegamenti organizzativi e modalità operative, il sindacato in Cassazione è limitato e difficilmente riuscirà a ribaltare la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46533/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46541/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46542/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46543/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46544/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46549/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →