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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14274/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzi opponenti)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata da un creditore su beni immobili formalmente riferiti ai debitori esecutati. Alcuni terzi proposero opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietari dei beni in forza di due atti notarili e chiedendo che gli immobili fossero sottratti al pignoramento. Il tribunale rigettò l'opposizione, mentre la corte d'appello la accolse solo in parte, escludendo dal pignoramento la quota di un quarto della piena proprietà di alcuni immobili. I debitori esecutati ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di due creditori intervenuti e conseguente omessa declaratoria di estinzione; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme sull'usucapione per mancata statuizione sulla dedotta usucapione; 3) nullità della sentenza per mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo; 4) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo nella valutazione della titolarità degli immobili e della prevalenza dei titoli di provenienza. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorso fu rinunciato nei confronti della mandataria di una società cessionaria del credito, con rinuncia ritualmente accettata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale con la società nei cui confronti il ricorso era stato rinunciato, senza statuizione sulle spese tra tali parti. Quanto ai controricorrenti rimasti in causa, ha rigettato il ricorso ritenendo il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché il contraddittorio era stato integrato o comunque l'intervento non aveva effetti; il secondo inammissibile perché la questione dell'usucapione non risultava ritualmente proposta o riproposta, oltre a essere stata comunque affrontata dalla corte territoriale; il terzo infondato e inammissibile, poiché la consulenza tecnica d'ufficio era stata richiesta da una sola parte e gli odierni ricorrenti vi si erano opposti, mentre il preteso omesso esame non individuava un vero fatto decisivo; il quarto infondato perché la decisione d'appello si fondava su un corretto apprezzamento dei titoli di provenienza e sul riparto dell'onere della prova, con motivazione sorretta anche da autonoma ratio non adeguatamente censurata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    opposizione di terzo all'esecuzione

    è il rimedio azionato dai terzi che assumono la proprietà dei beni pignorati e contestano l'assoggettamento alla procedura esecutiva.

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio e per la conseguente estinzione.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere che la questione dell'usucapione sarebbe rimasta devoluta in appello.

  • art. 1159 c.c.

    invocato nel secondo motivo quale base dell'usucapione dedotta dai ricorrenti.

  • art. 2939 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in combinazione con l'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in combinazione con l'usucapione.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per la disciplina delle difese del convenuto e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova; se invece si mira a contestare il diverso apprezzamento delle prove, il motivo è inammissibile e si risolve in un surrettizio riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di valutazione delle prove e dei titoli di provenienza.

  • art. 2644 c.c.

    evocato dalla corte territoriale, secondo cui la conclusione sul conflitto tra titoli sarebbe stata raggiungibile anche alla luce della disciplina della trascrizione e della prevalenza dei titoli.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come norma che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, la deduzione di vizi del contraddittorio o dell'estinzione del processo richiede specificità: non basta richiamare in modo astratto la presenza di creditori intervenuti, ma occorre indicare tempi, modalità ed effetti processuali dell'intervento e dell'eventuale mancata evocazione in causa.
  • La questione dell'usucapione, ove invocata per sottrarre beni al pignoramento, deve essere ritualmente introdotta e riproposta nei gradi di merito; in difetto, la censura in cassazione è inammissibile.
  • Il diniego di consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile quando la consulenza sia stata richiesta da una sola parte e l'altra si sia opposta senza farne propria l'istanza, specie se il ricorso pretende in realtà una nuova valutazione del merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova; se la doglianza mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo adeguato; la mancata impugnazione di una sola ratio rende comunque insostenibile il motivo.
  • In sede di opposizione di terzo all'esecuzione, la tutela del terzo richiede prova dei titoli di acquisto e della loro prevalenza rispetto ai titoli del debitore esecutato, secondo le regole sull'onere probatorio e, ove rilevante, sul conflitto tra trascrizioni.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniPossesso
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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