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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02910/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di alcune cartelle esattoriali e di avvisi di addebito emessi per contributi INPS asseritamente omessi e riferiti alla Gestione commercianti. Il giudice di merito aveva ritenuto carente l’interesse ad agire del contribuente, osservando che questi aveva presentato un’istanza di rateizzazione e, successivamente, una domanda di definizione agevolata, con esecuzione dei relativi pagamenti, condotte reputate incompatibili con la volontà di contestare le pretese contributive e con l’allegazione della mancata notifica degli atti. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 c.c., 19 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la richiesta di dilazione e di definizione agevolata non avesse valore di riconoscimento del debito né efficacia interruttiva della prescrizione; a suo dire, tali istanze erano spiegabili solo come tentativi di evitare l’esecuzione forzata e non come ammissione della debenza delle somme. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la prescrizione del diritto alla riscossione, specie in relazione a cartelle e avvisi non regolarmente notificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui la richiesta di rateizzazione, e più in generale la domanda di definizione agevolata con pagamento di somme, vale normalmente come atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente di utilmente sostenere la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti, anche se l’istanza sia corredata da formule di salvezza dei diritti in relazione a giudizi pendenti. Ha inoltre ribadito che il riconoscimento del diritto ai fini dell’art. 2944 c.c. richiede volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà, ma, trattandosi di atto giuridico in senso stretto e non negoziale, non necessita di una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente la consapevole esternazione dell’esistenza del debito. Poiché la Corte territoriale si era attenuta a tali criteri, il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, con nulla sulle spese verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata e non costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto, ai fini dell’interruzione della prescrizione, è configurabile quando l’atto sia volontario, consapevole, inequivoco, esternato e recettizio; non occorre una specifica intenzione ricognitiva se l’atto manifesta consapevolezza dell’esistenza del debito.

  • art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente quale norma processuale/sostanziale rilevante per l’impugnazione delle pretese iscritte a ruolo e dei relativi atti di riscossione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle cartelle e dei termini/forme della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata di un debito iscritto a ruolo, specie se accompagnata da pagamenti, può integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione e a rendere incompatibile l’eccezione di mancata conoscenza delle cartelle e degli atti presupposti.
  • Ai fini dell’art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto non è un negozio ma un atto giuridico in senso stretto: è sufficiente che sia volontario, consapevole, inequivoco, esternato e recettizio, senza necessità di una specifica volontà ricognitiva.
  • Anche la presenza di formule di riserva o di salvezza dei diritti non esclude, di per sé, l’efficacia interruttiva della prescrizione della domanda di rateizzazione o di definizione agevolata, se dal comportamento complessivo emerge la consapevole ammissione della debenza.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera contestazione di una qualificazione giuridica già conforme ai principi consolidati della Corte, il motivo è infondato e la decisione di merito viene confermata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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