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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02897/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dipendenti, addetti tra il 2008 e il 2016 al centro trasfusionale di una azienda sanitaria, hanno chiesto che fosse loro attribuita pro quota una maggiorazione pari al 20% del fatturato corrisposto alla struttura sanitaria da soggetti esterni, sulla base della disciplina del servizio trasfusionale e di atti regionali (delibera regionale 2001, delibera regionale 2008 e nota assessoriale) che, a loro dire, valorizzavano il maggior carico di lavoro del personale del centro. Sostenevano che tale quota fosse destinata al personale dell’equipe del centro trasfusionale e che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la normativa, ritenendo invece che si trattasse di disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria e di rapporti economici tra strutture, non del trattamento economico dei dipendenti. Con il primo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione del DM 1.9.1995, della convenzione-tipo allegata, delle delibere regionali e della nota assessoriale; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 117 Cost., assumendo che la Regione potesse legittimamente disciplinare il compenso in materia sanitaria. La Corte ha ritenuto entrambe le censure infondate, osservando che il contributo del 20% previsto dalla convenzione-tipo copre le spese di funzionamento della struttura e i rapporti economici con le strutture convenzionate, non un diritto retributivo dei dipendenti; che il trattamento economico del pubblico impiego è riservato alla contrattazione collettiva o alla legge statale; e che gli atti regionali non possono attribuire emolumenti ai dipendenti pubblici delle aziende sanitarie. Ha quindi escluso il diritto rivendicato e confermato il rigetto della domanda.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha ribadito che nessun diritto automatico alla ripartizione del 20% del fatturato sorge per i dipendenti del centro trasfusionale, poiché la previsione del D.M. 1.9.1995 riguarda solo i rapporti economici tra struttura pubblica e strutture esterne e la remunerazione del personale può derivare solo da fonte legislativa o contrattazione collettiva; la disciplina regionale invocata non può incidere sul trattamento economico dei dipendenti pubblici. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • D.M. Sanità 1.9.1995

    art. 12, lett. f) della convenzione-tipo allegata

    il contributo del 20% del fatturato remunera le spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale e la consulenza tecnico-scientifica, senza attribuire direttamente un compenso ai dipendenti

  • art. 1324 c.c.

    l’interpretazione della delibera di Giunta, atto unilaterale non normativo, va ricondotta ai criteri dell’ermeneutica contrattuale

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    la censura in cassazione sull’interpretazione dell’atto è ammissibile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione e con specifica indicazione del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato

  • artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico dei pubblici impiegati è fissato dalla contrattazione collettiva e non può essere incrementato da atti amministrativi o da scelte unilaterali del datore di lavoro pubblico

  • art. 117 Cost.

    commi 2, lett. l), 3, 4 e 6

    la disciplina del rapporto di pubblico impiego e della retribuzione appartiene all’ordinamento civile e non alla competenza regionale; alla Regione resta il profilo organizzativo e sanitario

  • legge n. 107 del 1990

    è richiamata come normativa di organizzazione del sistema trasfusionale, non come fonte di un diritto speciale alla remunerazione dei dipendenti

  • legge n. 219 del 2005

    viene richiamata come disciplina successiva del sistema trasfusionale che non riconosce un emolumento speciale ai sanitari addetti

  • legge della Regione Lazio n. 48 del 1995

    è menzionata come normativa organizzativa del servizio, priva di idoneità a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti

  • delibera di Giunta regionale n. 376 del 2001

    va letta come linea guida per l’esercizio della libera professione intramuraria, non come fonte di un compenso per attività istituzionali svolte in orario di servizio

  • delibera di Giunta regionale n. 342 del 2008

    avrebbe contenuto analogo a quella del 2001 ed è assorbita dalla medesima interpretazione

  • Corte cost. 20 dicembre 2022, n. 253

    richiamata a sostegno del riparto di competenze tra Regione e Stato in materia di retribuzione del pubblico impiego

  • Corte cost. 13 novembre 2019, n. 232

    richiamata per escludere competenze regionali sulla disciplina retributiva del pubblico impiego

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, come una delibera regionale, non è censurabile in cassazione come se si trattasse di questione di puro diritto, ma solo deducendo la violazione dei canoni legali di ermeneutica e indicando specificamente gli errori del giudice di merito.
  • Un contributo economico previsto in una convenzione tra struttura pubblica e soggetti terzi per coprire i costi di funzionamento del servizio non si traduce automaticamente in un diritto retributivo dei dipendenti addetti al servizio.
  • Nel pubblico impiego il trattamento economico può essere riconosciuto solo da fonti legali o dalla contrattazione collettiva nei limiti da essa consentiti; non può essere introdotto o ampliato da atti amministrativi regionali o da determinazioni del datore di lavoro pubblico.
  • La competenza regionale in materia sanitaria riguarda l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni, ma non consente di incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro e sulla retribuzione dei dipendenti pubblici, riservate all’ordinamento civile.
  • Se l’attività sanitaria è svolta in regime ordinario e istituzionale, l’eventuale maggior costo per l’azienda non comporta di per sé una maggiorazione retributiva per il personale, salvo specifica previsione contrattuale o diversa disciplina dell’attività intramuraria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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