Cassazione Civile, Ordinanza n. 26384/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato il 25 giugno 2003. La società mutuataria ha convenuto in giudizio la banca chiedendo: la declaratoria di nullità delle clausole del mutuo per violazione della normativa antiusura; la restituzione di tutti gli interessi corrisposti; in subordine, la nullità delle pattuizioni degli interessi per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c.; nonché la declaratoria di nullità per violazione dell’art. 1283 c.c., con conseguente restituzione degli interessi ultralegali percepiti e rideterminazione del rapporto. Il tribunale ha rigettato le domande. In appello, la corte territoriale ha dichiarato nulla solo la clausola relativa all’indennità per risoluzione anticipata dovuta all’inadempimento del mutuatario, ma ha respinto la censura sulla pretesa mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi. In cassazione la società ha proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse travisato la c.t.u. desumendone un accertamento inesistente sulla specificazione del computo degli interessi; 2) falsa applicazione dell’art. 1194 c.c. e violazione degli artt. 1346, 1284, 1815 c.c. e dell’art. 117 TUB, sostenendo che la corte avesse confuso l’imputazione dei pagamenti con la determinazione degli interessi e che il contratto fosse nullo per mancanza dell’indicazione dello specifico regime finanziario degli interessi, con violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha anche sollevato questioni di legittimità costituzionale del nuovo procedimento accelerato in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del nuovo art. 380-bis c.p.c. e della disciplina collegata, escludendo eccesso di delega, compressione del contraddittorio o pregiudizio al giusto processo. Quanto al primo motivo, ha preso atto della rinuncia espressa della ricorrente, resa a seguito della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, dichiarandolo superfluo. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, senza che nel ricorso fosse assolto l’onere di specificare dove la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi; inoltre ha rilevato che la censura era comunque incompatibile con l’accertamento, emergente dalla sentenza impugnata, dell’esistenza di un piano di ammortamento. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di € 7.000 alla controricorrente e di € 2.500 alla Cassa delle ammende, oltre alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma del procedimento accelerato in cassazione: la proposta del consigliere non ha natura decisoria; se la decisione finale è conforme alla proposta, si applicano le sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Le memorie depositate in questa fase servono solo a illustrare le censure già proposte e non possono introdurre nuove questioni o sanare cause di inammissibilità del ricorso.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, la Corte può condannare la parte a una somma equitativa e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale presidio contro l’abuso del processo.
art. 76 Cost.
La delega al legislatore delegato non è stata ecceduta, perché la disciplina del rito accelerato costituisce sviluppo coerente della legge delega e bilanciamento non irragionevole tra difesa, ragionevole durata e prevenzione di iniziative dilatorie.
art. 24 Cost.
Il contraddittorio è ritenuto comunque assicurato dalla trattazione scritta e dalla facoltà di depositare memorie.
art. 111 Cost.
La disciplina accelerata non viola il giusto processo, poiché il contraddittorio resta garantito e la decisione è comunque collegiale.
art. 117 Cost.
È richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.
art. 6 CEDU
È evocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità; la Corte ne esclude la violazione nel nuovo rito.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
È evocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità; la Corte esclude che il rito accelerato leda il diritto a un ricorso effettivo.
art. 19 Trattato Unione Europea
È richiamato dalla ricorrente nella prospettazione di illegittimità costituzionale.
Il motivo che deduceva travisamento della prova è stato trattato come inammissibile; la Corte richiama il recente orientamento che esclude la censura di travisamento nei termini prospettati.
Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente mal applicata in tema di imputazione dei pagamenti, ma la censura è stata ritenuta nuova/inammissibile.
È invocato per sostenere la nullità della clausola di interesse per indeterminatezza dell’oggetto, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
È richiamato per contestare la determinatezza della pattuizione sugli interessi; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
È richiamato dalla ricorrente per la pretesa nullità delle pattuizioni sugli interessi, ma senza esame nel merito.
È invocato quale parametro di trasparenza bancaria e determinatezza delle condizioni economiche del mutuo.
comma 1-quater; comma 1-bis
In conseguenza dell’esito del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o profili fattuali non trattati nella sentenza impugnata: il motivo che li prospetta è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
- La memoria depositata nel procedimento accelerato ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può integrare un motivo carente né introdurre nuove censure: ha funzione meramente illustrativa delle doglianze già contenute nel ricorso.
- La clausola di un mutuo relativa agli interessi non può essere censurata in cassazione per indeterminatezza quando la sentenza di merito abbia accertato l’esistenza di un piano di ammortamento e il ricorso non confronti in modo specifico tale accertamento.
- Il procedimento accelerato in cassazione introdotto dall’art. 380-bis c.p.c. è ritenuto compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali perché mira a deflazionare il contenzioso, garantendo comunque contraddittorio scritto e decisione collegiale.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta del consigliere ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. opera come conseguenza legale dell’abuso del processo, salvo valutazione concreta del caso.
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