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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23676/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRPEF presentata da una ex dipendente di banca, iscritta a un fondo pensioni complementare istituito presso la Banca Commerciale Italiana. A seguito della liquidazione coatta del Fondo, le erano state erogate in un’unica soluzione somme sostitutive della prestazione pensionistica integrativa. La contribuente sosteneva che il Fondo avesse operato una tassazione errata, perché non avrebbe dedotto dall’imponibile i contributi da lei versati in costanza di rapporto di lavoro, nei limiti del 4% della retribuzione annua; inoltre riteneva che la prestazione dovesse essere tassata solo in parte, con applicazione dell’aliquota del 12,5% alla sola quota rappresentativa del rendimento. L’Ufficio non rispondeva all’istanza, con formazione del silenzio-rifiuto. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR del Lazio confermava. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR, per avere la CTR ritenuto detraibili dall’imponibile i contributi versati dal lavoratore al Fondo, anche se eccedenti il limite indicato; (2) violazione degli artt. 47, comma 1, e 48, comma 7-bis, TUIR, nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto la tassazione del 12,5% sull’intera somma anziché solo sulla quota eventualmente corrispondente al rendimento, senza una specifica verifica e prova dell’esistenza e dell’ammontare di tale rendimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare bancario in sostituzione della pensione integrativa conservano la stessa natura reddituale della pensione rinunciata e vanno assoggettate al medesimo regime fiscale; ne consegue che, nel caso esaminato, la base imponibile è costituita dall’intera somma erogata, senza possibilità di sottrarre i contributi versati dal dipendente, perché esenti solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva verificato specificamente se e in quale misura gli accantonamenti avessero prodotto un effettivo rendimento di mercato, e che tale circostanza non era stata neppure allegata dalla contribuente. Perciò la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso

  • artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR

    richiamati dalla ricorrente per contestare la detraibilità dei contributi versati al fondo dal reddito imponibile

  • artt. 47, comma 1, e 48, comma 7-bis, TUIR

    richiamati per censurare la tassazione applicata all’intera prestazione anziché alla sola quota di rendimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere di allegazione e prova dell’esistenza del rendimento di mercato

  • art. 6, comma 2, TUIR

    la prestazione una tantum è qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita

  • art. 48 TUIR

    nel testo vigente ratione temporis, esenta solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, esauriti gli accertamenti necessari, di decidere nel merito senza rinvio

Massime di principio

  • Le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare in sostituzione di una pensione integrativa conservano la medesima categoria reddituale della prestazione sostituita e seguono il relativo regime fiscale.
  • Nel regime previgente del TUIR, dall’imponibile delle prestazioni dei fondi pensione bancari non possono essere detratti i contributi volontariamente versati dal lavoratore: restano esclusi solo i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori versati in adempimento di disposizioni di legge.
  • Quando si pretende la tassazione agevolata della sola quota di rendimento di un accantonamento previdenziale, è necessario allegare e provare l’effettiva esistenza di un rendimento di mercato e la sua quantificazione; in difetto, non può essere riconosciuta la limitazione della base imponibile.
  • Se la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, rigettando l’originaria domanda della parte contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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