Cassazione Penale, Sentenza n. 13418/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 25/08/2019 al 19/12/2019. Era stata arrestata con la sorella per il ferimento di vicini e per la detenzione di un dissuasore elettrico da 300.000 V. In sede cautelare fu disposta la custodia in carcere per entrambe le imputazioni; il riesame revocò la misura per le lesioni (17/09/2019) ma mantenne la custodia per la detenzione del dissuasore (reato contestato come arma comune da sparo). In giudizio abbreviato la ricorrente fu assolta per il capo a) (lesioni) e poi definitivamente assolta in appello anche per il capo b) (dissu asore non ritenuto arma). La Corte d'appello aveva però respinto la domanda di riparazione ritenendo che la ricorrente avesse dato causa o concorso con colpa grave alla privazione della libertà personale per avere incitato la sorella ad armarsi e per la detenzione degli strumenti, creando così una prevedibile esigenza di intervento dell'Autorità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in parte il ricorso e accolto in parte il secondo motivo: ha confermato che la condotta consistente nell'incitare la sorella ad armarsi e la detenzione di armi/strumenti potevano integrare una "colpa grave" ostativa al diritto alla riparazione per il periodo dal 25/08/2019 al 17/09/2019 (periodo in cui la custodia era motivata dai gravi indizi per il concorso nelle lesioni). Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo dal 17/09/2019 al 19/12/2019 e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio su quel periodo, perché la Corte territoriale non ha chiarito se l'assoluzione definitiva sul capo b) (dissu asore non configurato come arma comune da sparo) fosse basata su elementi nuovi acquisiti nel giudizio o su diversa valutazione degli stessi elementi già in possesso del giudice cautelare. Se l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura deriva da diversa valutazione dei medesimi elementi, la causa ostativa non può operare e il diritto all'equa riparazione deve essere valutato di conseguenza. La Cassazione ha disposto altresì la regolamentazione delle spese sulla rinvio.
Norme richiamate
disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione distinguendo tra ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2)
La Corte ricorda che il comma 1 prevede l'esclusione dall'indennizzo quando l'interessato ha dato causa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave; il comma 2 tutela chi è stato sottoposto a misura mantenuta o disposta in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280, riconoscendo l'indennizzo quando l'insussistenza ab origine risulti da diversa valutazione degli stessi elementi già noti al giudice della cautela
Norma che disciplina le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la sua insussistenza ab origine è centrale per applicare l'art. 314 comma 2 e riconoscere l'indennizzo
Disciplina limiti e modalità delle misure cautelari; la mancata sussistenza delle condizioni qui previste può fondare l'ingiustizia formale della detenzione
Legge 2 ottobre 1967 n. 895, artt. 2, 4, 7
Norme richiamate in imputazione in relazione alla detenzione del dissuasore; la qualificazione del dissuasore come arma comune da sparo ai sensi di tale disciplina ha avuto rilievo nella decisione cautelare e successivamente è stata disconfermata in sede di merito
Codice penale, artt. 110, 61 n.1, 582, 583 n.4, 585
Articoli riferiti al concorso di persone nel reato e alle fattispecie di lesioni gravi/agitazioni; tali contestazioni giustificavano la custodia cautelare fino al riesame del 17/09/2019
Giurisprudenza (Sez. U. n. 32383/2010, D'Ambrosio e altra giurisprudenza di legittimità citata)
Principio consolidato: la causa ostativa prevista dall'art. 314 opera anche con riferimento all'art. 314 comma 2, ma non quando l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia stata accertata in base a diversa valutazione dei medesimi elementi già a disposizione del giudice cautelare; in tale ipotesi la condotta del detenuto non può essere considerata sinergica ed ostativa all'indennizzo
Massime di principio
- Se l'assoluzione definitiva deriva da diversa qualificazione giuridica dei fatti basata sugli stessi elementi già in possesso del giudice cautelare, il diritto all'equa riparazione normalmente sussiste e la causa ostativa per dolo o colpa grave non può essere opposta.
- La condotta dell'interessato che abbia creato, con dolo o colpa grave, una situazione prevedibile di intervento dell'Autorità (es. incitare ad armarsi, detenere armi in modo imprudente) può escludere l'indennizzo, ma tale esclusione rileva solo per il periodo in cui quella condotta ha effettivamente giustificato la misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve distinguere temporalmente le ragioni della detenzione: se le imputazioni e le ragioni della custodia cambiano nel corso del tempo, va valutata separatamente la ricorrenza di cause ostative per ciascun intervallo temporale.
- La Corte di merito che nega l'indennizzo deve esplicitare se l'assoluzione si basa su elementi nuovi acquisiti in giudizio o su una diversa valutazione degli elementi già noti al giudice cautelare; l'assenza di questa specificazione può comportare l'annullamento e il rinvio.
- In pratiche simili è essenziale documentare quali elementi fossero effettivamente disponibili al giudice della cautela e se la riqualificazione in sede di merito abbia introdotto nuovi elementi di fatto o si sia limitata a una diversa interpretazione di quelli esistenti.
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