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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14551/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza impugnata resta ferma, con conferma della rideterminazione della pena disposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione, censurando la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. La Corte ha tuttavia ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, poiché il ricorso investiva la qualificazione giuridica del fatto dopo un concordato sui motivi di appello; tale accordo comporta la rinuncia a proporre nel successivo giudizio di cassazione doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, la richiesta di riqualificazione presupponeva accertamenti di merito non esperibili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello preclude, nel successivo giudizio di cassazione, la deduzione di doglianze incompatibili con l'accordo, salvo il vizio di pena illegale.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    È richiamato come possibile ipotesi attenuata di ricettazione, ma la sua applicazione viene ritenuta non scrutinabile in cassazione nel caso concreto per i limiti derivanti dal concordato e per la necessità di accertamenti di merito.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non citato espressamente nel testo fornito; il testo menziona solo la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. non può essere censurata in cassazione per questioni inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo comporta rinuncia a dedurre ulteriori doglianze incompatibili con i punti concordati.
  • L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato riguarda l'irrogazione di una pena illegale; al di fuori di tale ipotesi il controllo di legittimità è precluso.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una riqualificazione del fatto quando essa richieda accertamenti di merito non eseguibili nel giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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