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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26939/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la costruzione di una palazzina. L'appaltatrice sosteneva di avere diritto al saldo del corrispettivo pattuito, indicato in euro 76.000 oltre IVA, nonché a ulteriori somme per IVA fatturate in due documenti. Il committente resisteva eccependo che i lavori erano stati abbandonati prima della conclusione e proponeva anche domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite. In primo grado la domanda dell'appaltatrice era stata rigettata per difetto di prova del credito. In appello, la Corte aveva rilevato che il committente non aveva contestato il saldo, ma aveva comunque rigettato la pretesa principale accogliendo l'eccezione di vizi e difformità dell'opera, ritenendo non provata l'assenza di vizi e comunque non dimostrata la decadenza del committente dalla loro denuncia; aveva invece condannato il committente al pagamento di una somma per IVA. L'appaltatrice proponeva quindi revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che alcuni atti di compravendita di appartamenti della palazzina erano anteriori alla denuncia dei vizi, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe provato che l'opera era stata consegnata e accettata prima della denuncia, con conseguente diversa distribuzione dell'onere della prova sulla tempestività della denuncia. Deduceva inoltre un secondo errore revocatorio relativo alla liquidazione dell'IVA, sostenendo che l'importo era stato riconosciuto solo per una fattura e non per entrambe. Il ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione articolava due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse contraddittoriamente riconosciuto l'errore di fatto ma ne avesse negato la decisività; il secondo, in tre profili, lamentava omesso esame di un fatto decisivo (asserita accettazione integrale dell'opera già nel 2003), violazione delle norme sull'onere della prova e sulla rilevanza documentale, nonché indebita compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata rispettasse il minimo costituzionale e che, anche a voler ammettere l'errore percettivo circa la data di alcuni contratti di vendita, esso non fosse decisivo. La Corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto della revocazione non solo su quel dato temporale, ma su una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, da cui emergeva che non era provata la consegna e l'accettazione dell'opera in epoca anteriore alla denuncia dei vizi e, anzi, che l'opera non risultava neppure ultimata. La Cassazione ha osservato che il ricorso mirava in sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, inammissibile in sede di legittimità, e che la ragione decisiva posta dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto non era stata specificamente censurata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede che l'errore percettivo sia effettivo e decisivo, cioè idoneo a determinare da solo una diversa decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; non è censurabile in cassazione se sufficientemente intelligibile e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali e la percezione dei fatti di causa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio tra appaltatore e committente in tema di vizi dell'opera e tempestività della denuncia.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2700 c.c. in relazione alla valenza probatoria dei documenti prodotti.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2699 c.c. per la forza probatoria degli atti documentali.

  • art. 1665, comma 4, c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'accettazione dell'opera e delle conseguenze sulla prova dei vizi e sulla loro denuncia.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato in materia di garanzia per vizi dell'opera appaltata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.

  • art. 274 c.p.c.

    L'istanza di riunione è stata ritenuta improcedibile/inutile perché la precedente impugnazione era già stata definita con rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. l'errore di fatto rileva solo se consiste in una falsa percezione di un dato emergente dagli atti e se ha carattere decisivo, cioè se la decisione sarebbe stata diversa in assenza dell'errore.
  • Un errore percettivo su un singolo dato documentale non comporta revocazione quando la sentenza impugnata sia sorretta anche da autonome e concorrenti ragioni di merito, idonee da sole a giustificare il decisum.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio: il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito.
  • La motivazione è censurabile solo quando sia apparente, mancante o incomprensibile; non è sufficiente allegare che il giudice abbia dato una diversa lettura dei fatti rispetto a quella auspicata dalla parte.
  • In tema di appalto, la prova dell'avvenuta consegna e accettazione dell'opera e della sua ultimazione è decisiva ai fini della disciplina dei vizi e della relativa ripartizione dell'onere probatorio, ma la deduzione del committente circa i vizi resta efficace se sorretta da un quadro istruttorio complessivo coerente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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