Cassazione Civile, Ordinanza n. 31695/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La società assicuratrice ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, resa in un giudizio iscritto al n. 12916/2019. Nel testo dell'ordinanza da correggere, nella parte "RILEVATO CHE", era stato erroneamente indicato che l'INAIL aveva resistito con controricorso, mentre dagli atti risultava che si era costituita unicamente la società assicuratrice, restando l'INAIL intimato e non costituito. La ricorrente ha quindi chiesto di emendare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento, per correggere l'indicazione della parte costituita e per precisare che le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in favore della sola controricorrente effettivamente costituita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 13466/2024 nei termini indicati: nella motivazione va sostituita l'affermazione secondo cui l'INAIL avrebbe resistito con controricorso con quella per cui l'INAIL non si è costituito; nel dispositivo va integrata la condanna alle spese precisando che essa è in favore della controricorrente assicuratrice. La Corte ha inoltre ricordato che, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Norme richiamate
È il rimedio processuale per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.
Si applica al procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità; nel relativo procedimento non si provvede sulle spese.
Massime di principio
- L'errore materiale nel provvedimento giudiziale può essere corretto quando risulti dagli atti una divergente realtà processuale rispetto a quanto riportato nel testo della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la rettifica può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo, purché si tratti di emendare una mera inesattezza formale e non di modificare il contenuto decisorio.
- Nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non si fa luogo a una statuizione sulle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31658/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31661/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31683/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31684/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31685/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31690/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →