Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31695/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La società assicuratrice ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, resa in un giudizio iscritto al n. 12916/2019. Nel testo dell'ordinanza da correggere, nella parte "RILEVATO CHE", era stato erroneamente indicato che l'INAIL aveva resistito con controricorso, mentre dagli atti risultava che si era costituita unicamente la società assicuratrice, restando l'INAIL intimato e non costituito. La ricorrente ha quindi chiesto di emendare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento, per correggere l'indicazione della parte costituita e per precisare che le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in favore della sola controricorrente effettivamente costituita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 13466/2024 nei termini indicati: nella motivazione va sostituita l'affermazione secondo cui l'INAIL avrebbe resistito con controricorso con quella per cui l'INAIL non si è costituito; nel dispositivo va integrata la condanna alle spese precisando che essa è in favore della controricorrente assicuratrice. La Corte ha inoltre ricordato che, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio processuale per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Si applica al procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità; nel relativo procedimento non si provvede sulle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel provvedimento giudiziale può essere corretto quando risulti dagli atti una divergente realtà processuale rispetto a quanto riportato nel testo della decisione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la rettifica può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo, purché si tratti di emendare una mera inesattezza formale e non di modificare il contenuto decisorio.
  • Nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non si fa luogo a una statuizione sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.