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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8901/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni intestati e/o nella disponibilità di Giampiero Gallo per euro 767.306,00, a seguito di indagini su una presunta frode fiscale e truffa relativa alla documentazione di trasporto (DAS) e alla cessione di gasolio agricolo agevolato. Il ricorrente deduce sette motivi: (1) violazione del principio del giudice naturale e vizi organizzativi nella formazione del collegio (violazione tabellare); (2) ne bis in idem cautelare per reiterazione di valutazioni già compiute; (3) mancanza di una autonoma e adeguata motivazione sul fumus commissi delicti; (4) carenze di motivazione e inadeguata descrizione dell'apporto causale e dell'ingiusto profitto; (5) nullità del titolo genetico per motivazione apparente sul periculum in mora; (6) violazione del principio di sussidiarietà del sequestro di valore e carenza nel nesso eziologico tra reato e profitto; (7) illegittima applicazione della confisca per equivalente nella forma solidaristica, con richiesta che la confisca non possa essere imposta per intero a ciascun concorrente se non concretamente percepito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi e ha annullato solo in parte l'ordinanza: ha ritenuto infondati i primi sei motivi (violazione tabellare, ne bis in idem cautelare, carenza di autonoma valutazione del fumus, vizi di motivazione sul piano sostanziale, periculum sufficiente data l'entità e la natura dei beni, corretta interpretazione del profitto come "risparmio di spesa" ai fini della confiscabilità e rispetto del principio di sussidiarietà nella struttura del sequestro). Ha invece accolto il settimo motivo nella parte in cui l'ordinanza aveva autorizzato la confisca per equivalente dell'intero importo in capo a ciascun concorrente senza rispettare il principio affermato dalle Sezioni Unite: la Corte ha disposto l'annullamento limitato alla quantificazione del profitto confiscabile e ha rimesso al Tribunale di Potenza la revisione dell'importo vincolabile, dando applicazione al principio secondo cui, in caso di concorso, la confisca per equivalente deve essere limitata a quanto ciascun concorrente concretamente ha conseguito; solo se non è possibile individuare la quota, si ricorre alla ripartizione in parti uguali. In sintesi: sequestro sostanzialmente confermato ma con rinvio per rideterminare la misura del vincolo patrimoniale secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la responsabilità concorrente degli indagati

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato; richiamato nelle imputazioni a carico del ricorrente

  • art. 483 c.p.

    Falsità materiale o ideologica nella documentazione (applicato alla falsificazione dei DAS)

  • art. 640, comma 2, c.p.

    Truffa aggravata; ricondotta al meccanismo fraudolento di vendita e impiego del gasolio agevolato

  • d.lgs. n. 504/1995, artt. 40 e 49

    Norme sull'accisa e sulle agevolazioni per prodotti petroliferi; il mancato pagamento di accise e IVA è stato qualificato come profitto del reato

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disposizione sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; disciplina procedurale del provvedimento ablativo impugnato

  • art. 240 c.p.

    Confisca; richiamato nella motivazione relativa alla esigenza anticipatoria della confisca

  • art. 178, lett. a, cod. proc. pen.

    Nullità per incapacità del giudice; la Corte ha ricordato che la mera violazione delle tabelle organizzative non determina automaticamente la nullità ex art.178/a, salvo stravolgimento dei criteri essenziali

  • art. 7-bis Ordinamento Giudiziario

    Stabilisce che la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari non comporta nullità del provvedimento, salvo rilievo disciplinare

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Procedura di sostituzione del giudice; richiamata nel contesto delle contestazioni sull'assegnazione del collegio

  • art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.

    Obbligo per il G.I.P. di autonoma motivazione quando dispone misure; richiamato in tema di necessità di valutazione dei reati-fine e del periculum

  • art. 309, comma 9 e comma 10, cod. proc. pen.

    Tempistica e motivazione delle decisioni cautelari; ricordati limiti procedurali e termini per deposito motivazioni

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali: ammesso per violazione di legge o vizi radicali della motivazione

Massime di principio

  • La violazione delle tabelle organizzative o delle procedure interne di assegnazione dei collegi non determina automaticamente la nullità del provvedimento giudiziario: occorre dimostrare uno stravolgimento tale da ledere il principio del giudice naturale e causare concreto pregiudizio all'indipendenza o imparzialità del giudicante.
  • Il principio del ne bis in idem cautelare opera solo se la decisione precedente ha già compiuto una valutazione di merito (fatto o diritto) sugli elementi sostanziali dell'imputazione; decisioni che si limitano a vizi formali non impediscono la reiterazione della misura, salvo novità sostanziali degli elementi.
  • Il Tribunale del riesame deve fornire un'autonoma e comprensibile valutazione del fumus commissi delicti e del periculum; la mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente può rendere il provvedimento impugnabile.
  • Il periculum in mora può essere fondato non solo su elementi soggettivi ma anche sulla grande entità del profitto e sulla natura fungibile e trasferibile dei beni (es. denaro): importi rilevanti e liquidità giustificano, in concreto, il rischio di dispersione.
  • Nelle fattispecie tributarie il 'profitto' confiscabile può includere il cosiddetto "risparmio di spesa" (mancato versamento di imposte/accise), e quindi anche la riduzione di oneri fiscali ottenuta indebitamente può costituire oggetto di sequestro/confisca.
  • In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente non può essere automaticamente applicata per l'intero importo a ciascun concorrente: va accertato quanto ciascuno concretamente ha conseguito; se l'individuazione è impossibile, si applica la ripartizione in parti uguali secondo le indicazioni delle Sezioni Unite.
  • Il principio di sussidiarietà del sequestro di valore impone che il giudice valuti la forma più adeguata del vincolo (sequestro diretto o per equivalente) sulla base della concreta individuazione del profitto e del nesso eziologico con il reato.

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