Cassazione Civile, Ordinanza n. 10312/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a una società immobiliare un avviso di accertamento con cui, per l'anno 2006, rettificava induttivamente il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, assumendo che il corrispettivo dichiarato per la vendita di 34 unità immobiliari fosse incoerente rispetto al valore normale desumibile dalle quotazioni OMI e recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati. In appello la CTR aveva ritenuto legittima la rettifica e aveva determinato i ricavi imponibili in euro 4.900.000, valorizzando soprattutto la presunta sottofatturazione di vendite effettuate a soci, amministratori e loro coniugi o parenti, e recependo le conclusioni di una c.t.u. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 15 D.L. n. 41/1995, sostenendo che la regola prezzo/valore dovesse operare anche per le imposte dirette e impedisse la rettifica se il prezzo corrisponde al valore catastale; (2) violazione dell'art. 85, comma 2, TUIR, deducendo che beni acquistati a titolo oneroso non possono considerarsi "assegnati" ai soci e che la CTR aveva illegittimamente applicato a tutte le operazioni il valore normale senza distinguere tra cessioni a soci e a terzi; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché dalla c.t.u. risultava che dieci unità erano state cedute a soggetti non soci; (4) violazione dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, dell'art. 85, comma 1, TUIR e dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, poiché la rettifica dei corrispettivi non poteva fondarsi solo sul divario tra prezzo dichiarato e valore OMI, ma richiedeva ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo per difetti di specificità/ammissibilità. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, dopo la eliminazione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo e valore normale, l'accertamento di maggiori ricavi da cessione di immobili non può basarsi sul solo scostamento dal valore OMI, ma richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a richiamare la presunta sottofatturazione di vendite a soci e familiari e a recepire la c.t.u. senza motivare sulla gravità e precisione dell'unico elemento presuntivo valorizzato. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 D.L. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995
"ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C"
norma limitata al settore IVA, non applicabile alle imposte dirette e quindi non idonea a impedire l'accertamento induttivo di maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP.
art. 85 D.P.R. n. 917 del 1986
i ricavi delle cessioni di immobili sono determinati in base ai corrispettivi effettivamente realizzati, senza automatica assunzione del valore catastale o normale come base imponibile.
art. 85, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, sicché la Corte non ha svolto una vera interpretazione della norma oltre a rilevare che la CTR non ne aveva fatto applicazione nei termini denunciati.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
l'esistenza di attività non dichiarate può essere accertata anche sulla base di presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti; il solo scostamento dal valore OMI non basta.
art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015
norma interpretativa richiamata dalla ricorrente per sostenere la necessità di ulteriori elementi presuntivi oltre al mero scostamento dal valore di mercato; il ricorso è stato accolto sul punto per la necessità di presunzioni ulteriori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
fatto valere per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per violazione di legge deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili che spieghino il contrasto tra sentenza e norma.
in caso di accoglimento del motivo, la Corte ha cassato con rinvio al giudice di merito.
le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, il meccanismo che limita la rettifica del corrispettivo nelle cessioni immobiliari ai fini IVA non si estende automaticamente alla determinazione del reddito d'impresa.
- L'accertamento induttivo di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili non può fondarsi esclusivamente sul divario tra prezzo dichiarato e valore OMI: occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- La mera allegazione della vendita a soci o a persone vicine alla compagine sociale può costituire un indizio, ma il giudice deve esplicitare perché esso sia grave e preciso; non è sufficiente recepire acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo puntuale quali passaggi della sentenza si pongano in contrasto con la norma invocata; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione di come e quando il fatto sia stato discusso nel processo, pena l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10157/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →