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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10312/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a una società immobiliare un avviso di accertamento con cui, per l'anno 2006, rettificava induttivamente il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, assumendo che il corrispettivo dichiarato per la vendita di 34 unità immobiliari fosse incoerente rispetto al valore normale desumibile dalle quotazioni OMI e recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati. In appello la CTR aveva ritenuto legittima la rettifica e aveva determinato i ricavi imponibili in euro 4.900.000, valorizzando soprattutto la presunta sottofatturazione di vendite effettuate a soci, amministratori e loro coniugi o parenti, e recependo le conclusioni di una c.t.u. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 15 D.L. n. 41/1995, sostenendo che la regola prezzo/valore dovesse operare anche per le imposte dirette e impedisse la rettifica se il prezzo corrisponde al valore catastale; (2) violazione dell'art. 85, comma 2, TUIR, deducendo che beni acquistati a titolo oneroso non possono considerarsi "assegnati" ai soci e che la CTR aveva illegittimamente applicato a tutte le operazioni il valore normale senza distinguere tra cessioni a soci e a terzi; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché dalla c.t.u. risultava che dieci unità erano state cedute a soggetti non soci; (4) violazione dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, dell'art. 85, comma 1, TUIR e dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, poiché la rettifica dei corrispettivi non poteva fondarsi solo sul divario tra prezzo dichiarato e valore OMI, ma richiedeva ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo per difetti di specificità/ammissibilità. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, dopo la eliminazione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo e valore normale, l'accertamento di maggiori ricavi da cessione di immobili non può basarsi sul solo scostamento dal valore OMI, ma richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a richiamare la presunta sottofatturazione di vendite a soci e familiari e a recepire la c.t.u. senza motivare sulla gravità e precisione dell'unico elemento presuntivo valorizzato. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 15 D.L. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995

    "ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C"

    norma limitata al settore IVA, non applicabile alle imposte dirette e quindi non idonea a impedire l'accertamento induttivo di maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP.

  • art. 85 D.P.R. n. 917 del 1986

    i ricavi delle cessioni di immobili sono determinati in base ai corrispettivi effettivamente realizzati, senza automatica assunzione del valore catastale o normale come base imponibile.

  • art. 85, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986

    la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, sicché la Corte non ha svolto una vera interpretazione della norma oltre a rilevare che la CTR non ne aveva fatto applicazione nei termini denunciati.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    l'esistenza di attività non dichiarate può essere accertata anche sulla base di presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti; il solo scostamento dal valore OMI non basta.

  • art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015

    norma interpretativa richiamata dalla ricorrente per sostenere la necessità di ulteriori elementi presuntivi oltre al mero scostamento dal valore di mercato; il ricorso è stato accolto sul punto per la necessità di presunzioni ulteriori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fatto valere per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per violazione di legge deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili che spieghino il contrasto tra sentenza e norma.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    in caso di accoglimento del motivo, la Corte ha cassato con rinvio al giudice di merito.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • In materia di imposte dirette, il meccanismo che limita la rettifica del corrispettivo nelle cessioni immobiliari ai fini IVA non si estende automaticamente alla determinazione del reddito d'impresa.
  • L'accertamento induttivo di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili non può fondarsi esclusivamente sul divario tra prezzo dichiarato e valore OMI: occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • La mera allegazione della vendita a soci o a persone vicine alla compagine sociale può costituire un indizio, ma il giudice deve esplicitare perché esso sia grave e preciso; non è sufficiente recepire acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo puntuale quali passaggi della sentenza si pongano in contrasto con la norma invocata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione di come e quando il fatto sia stato discusso nel processo, pena l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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