Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto durante la movimentazione di un armadio contenente un quadro elettrico: la società attrice sosteneva che un socio lavoratore della cooperativa convenuta avesse fatto cadere il bene, provocando danni almeno all’involucro esterno e al quadro elettrico interno, con conseguente responsabilità della cooperativa ex art. 2049 c.c. e domanda di risarcimento. Nei gradi di merito la domanda è stata rigettata per grave carenza probatoria, ritenendosi non dimostrato il danno al quadro elettrico e non chiesta, in sostanza, la sola riparazione dell’involucro esterno. In cassazione la società ricorrente ha proposto otto motivi, tutti incentrati su: omesso esame di fatti decisivi; violazione del principio di non contestazione; errore nella lettura delle prove testimoniali e documentali; acritica adesione alla c.t.u.; omessa considerazione delle attività dei periti assicurativi; mancato riconoscimento del danno all’involucro esterno e della risarcibilità del danno conseguente all’illecito. La ricorrente ha anche invocato un preteso giudicato interno su alcuni fatti e ha contestato la qualificazione della consulenza tecnica e delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché, nella sostanza, miravano a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, precluso in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la sentenza d’appello era sorretta da più rationes decidendi autonome, non tutte specificamente censurate. In particolare, la Corte ha valorizzato la motivazione di merito secondo cui la domanda risarcitoria era stata costruita sul presunto danno al quadro elettrico, ma la parte attrice non aveva provato né il danno effettivo né la sua quantificazione, mentre il danno all’armadio/involucro esterno non risultava essere stato oggetto della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come titolo di responsabilità del convenuto per il fatto del proprio socio lavoratore
la sua violazione non può essere usata per ottenere un riesame del merito; è deducibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte o abbia violato i criteri legali di valutazione della prova
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso il principio di libera valutazione fuori dai casi consentiti
richiamato in relazione all’onere di allegazione e prova del danno, che non può ritenersi in re ipsa
invocato dalla ricorrente per un preteso giudicato su alcuni fatti, ma la doglianza è stata ritenuta generica
norma del sindacato di legittimità richiamata in relazione ai vari vizi denunciati
comma 1, n. 6; comma 1, n. 3
richiamato per il requisito di specificità e di autosufficienza del ricorso, con conseguente inammissibilità delle doglianze generiche o non localizzate negli atti
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso
ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione
norma di modifica che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove, riservato al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: utilizzo di prove non acquisite al processo, disapplicazione del regime legale di valutazione della prova o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta dissentire dalla ricostruzione fattuale del giudice.
- Il principio di non contestazione opera solo per fatti che la parte poteva conoscere; non sussiste un onere di contestazione analitica per fatti estranei alla sua sfera di conoscibilità.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorrente deve censurarle tutte: l’omessa impugnazione di una sola rende inammissibili le doglianze che incidono solo sulle altre.
- Il danno risarcibile non si presume per il solo fatto dell’illecito: anche il danno patrimoniale deve essere allegato e provato come conseguenza concreta della condotta, non essendo configurabile in re ipsa.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio non possono risolversi in una critica generica del suo contenuto o in una diversa lettura del materiale istruttorio; il ricorso deve specificare i punti decisivi e dimostrare la rilevanza delle critiche già svolte nei gradi di merito.
- Se la domanda risarcitoria è circoscritta a un determinato bene o componente, non può ottenersi in cassazione il riconoscimento di un danno diverso e non domandato nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32025/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →