Sentenza del 27/07/2016 n. 15597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate nel 2001 sull'incentivo all'esodo, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/2004, che aveva dichiarato discriminatoria la diversa soglia di età prevista per uomini e donne dall'art. 19, comma 4-bis, del T.U.I.R. L'istanza era stata presentata il 19 maggio 2009. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la richiesta fosse decaduta perché proposta oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data delle ritenute e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda di rimborso del contribuente. Ha affermato che il termine di decadenza di 48 mesi si applica indipendentemente dalla ragione dell'indebito, compreso il contrasto della norma fiscale con il diritto dell'Unione europea. La scadenza del termine consolida il rapporto tributario e impedisce di rimetterlo in discussione. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
termine di decadenza di quarantotto mesi
La domanda di rimborso delle ritenute indebitamente versate deve essere presentata entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Il termine vale anche quando l'indebito deriva dal contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 19, comma 4-bis
riduzione alla metà delle imposte dovute
La disciplina applicata all'incentivo all'esodo prevedeva una diversa soglia di età per uomini e donne; tale differenziazione è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia UE.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/2004
Ha riconosciuto il carattere discriminatorio della diversa disciplina fiscale fondata sull'età degli uomini e delle donne per l'applicazione della tassazione agevolata agli incentivi all'esodo, ma non ha riaperto i rapporti per i quali era già maturata la decadenza nazionale dal rimborso.
Sentenza CGUE 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile
il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie
Gli Stati membri possono applicare termini nazionali ragionevoli di decadenza alle richieste di rimborso, anche se la normativa interna non è ancora stata adeguata al diritto europeo.
Cass., Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014
I termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi d'imposta si applicano a ogni forma di indebito tributario, anche derivante da un'erronea interpretazione della legge, da contrasto con il diritto europeo o da una modifica normativa retroattiva.
Massime di principio
- La successiva dichiarazione di illegittimità o incompatibilità europea di una norma fiscale non fa automaticamente decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso.
- Per stabilire la tempestività della richiesta occorre applicare il termine previsto dalla specifica disciplina tributaria, normalmente calcolandolo dalla ritenuta o dal versamento indebito, non dalla successiva sentenza che ha accertato l'illegittimità della norma.
- Una volta scaduto il termine di decadenza, il rapporto tributario si consolida e il contribuente non può normalmente ottenere il rimborso, anche se il tributo era contrario al diritto dell'Unione europea.
- È quindi essenziale verificare tempestivamente i termini di rimborso prima di attendere l'esito di contenziosi o pronunce sovranazionali.
- La tutela europea non elimina, di per sé, i termini procedurali nazionali, purché siano ragionevoli e rispettino i principi di equivalenza e di effettività.
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