Cassazione Penale, Ordinanza n. 36660/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, commi 1 e 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il Tribunale lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche, a quattro mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda; la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 20 ottobre 2025, ha confermato la decisione. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., il ricorrente ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, contestando lo scostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio: lo scostamento dal minimo edittale era giustificato dalla personalità negativa dell'imputato, desunta dal casellario giudiziale, e dalla gravità concreta del fatto, commesso guidando senza patente su una strada provinciale, di notte e con tre passeggeri a bordo. Tali elementi sono stati considerati nell'applicazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando che avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, commi 1 e 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la Corte di merito con motivazione esente da aporie logiche ha ampiamente motivato lo scostamento dal minimo edittale in ragione della personalità negativa dell'imputato, come si ricava dal casellario giudiziale e della gravità del fatto, trattandosi di guida senza patente su strada provinciale in orario notturno con tre passeggeri a bordo del mezzo.
La disposizione è applicata alla condotta di guida senza patente; la sentenza conferma la responsabilità per il reato contestato.
Elementi questi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Nel determinare la pena, la valutazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p. può giustificare lo scostamento dal minimo edittale sulla base della personalità del reo e della gravità concreta del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Con un solo motivo in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. si duole della violazione di legge e del vizio motivatorio in ordine alla quantificazione della pena inflitta.
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente, ma le censure sulla quantificazione della pena sono state dichiarate manifestamente infondate.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 c.p.p. (Cassa delle ammende)
il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di inammissibilità, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della pena e lo scostamento dal minimo edittale sono adeguatamente motivati quando il giudice valorizza, nell'applicazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p., elementi concreti relativi alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto.
- La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso quando non emergano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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