Cassazione Civile, Ordinanza n. 03977/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di un complesso immobiliare sito in Torino, composta da 14 alloggi e 12 box, conclusa nel 2013 da un soggetto che si era presentato come procuratore speciale del proprietario, sulla base di una procura notarile poi contestata come falsa. Il proprietario originario agiva per far dichiarare l'inefficacia e, comunque, la nullità/invalidità dell'atto di compravendita e chiedeva la restituzione del bene; nel giudizio era chiamato anche il notaio che aveva autenticato la procura. Il Tribunale accoglieva la contestazione sulla falsità della procura, dichiarava inefficace la vendita e condannava l'acquirente alla restituzione dell'immobile, rigettando invece la domanda risarcitoria proposta dall'acquirente contro il notaio. La Corte d'appello confermava integralmente. In cassazione la società acquirente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., lamentando che non fosse stato correttamente svolto il giudizio incidentale di querela di falso e che la motivazione d'appello fosse apparente perché basata su un mero confronto tra fotocopie, senza sequestro degli originali, CTU o ulteriori istruttorie. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 49 della legge notarile e della normativa richiamata sulla diligenza del notaio nell'identificazione del dichiarante, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità professionale del notaio e avesse invertito l'onere della prova, non considerando che la diligenza specifica del professionista doveva essere provata da chi la invocava e che gli elementi di accertamento dell'identità non erano adeguati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui censurava la motivazione per relationem, affermando che la Corte d'appello aveva legittimamente condiviso in modo critico la decisione di primo grado e aveva chiarito le ragioni della conferma, mentre ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova ma aveva valorizzato la non contestazione delle circostanze relative all'operato del notaio e aveva compiuto un apprezzamento di merito sulla sua diligenza, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia probatoria dell'atto e la necessità di un corretto giudizio sulla falsità documentale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudizio di falso avrebbe dovuto essere svolto con pieno accertamento dell'autenticità del documento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per censurare l'asserito vizio motivazionale della sentenza impugnata.
Richiamato dalla Corte per affermare che il giudice d'appello aveva fatto applicazione del principio di non contestazione, non di un'inversione dell'onere della prova.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per rilevare che il secondo motivo non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per evidenziare il difetto di autosufficienza della censura, che non indicava in modo puntuale dove e come le circostanze fossero state contestate.
art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri del notaio nell'identificazione del dichiarante e alla sua diligenza professionale.
legge 10 maggio 1976, n. 333
Richiamata dalla ricorrente con riferimento agli obblighi probatori e di identificazione del soggetto comparente davanti al notaio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame mostri di aver esaminato criticamente i motivi di impugnazione e renda comprensibile il percorso argomentativo complessivo; è invece censurabile solo l'adesione acritica e meramente apparente alla decisione di primo grado.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: l'interpretazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e la verifica della loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
- La motivazione apparente ricorre solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione o si risolva in formule di stile sganciate dal caso concreto.
- La censura per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla non contestazione di determinati fatti o su un apprezzamento di merito della prova, la doglianza che presuppone un diverso fondamento è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla diligenza professionale del notaio resta limitato al controllo sulla congruità e logicità della motivazione del giudice di merito, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito dell'accertamento.
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