Cassazione Civile, Ordinanza n. 04904/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società che gestiva, in forza di un contratto qualificato dai giudici di merito come affitto di azienda, un bar annesso a una stazione di servizio ha impugnato la sentenza d'appello che le aveva imposto di riconsegnare l'azienda alla concedente e di pagare una penale giornaliera per il ritardo nella restituzione. La ricorrente sosteneva: (i) che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il motivo di gravame relativo al rigetto della riconvenzionale risarcitoria, senza considerare che la censura riproduceva necessariamente le difese di primo grado, poiché il tribunale avrebbe aderito acriticamente alla tesi avversaria; (ii) che la penale non potesse cumularsi con i canoni corrisposti dopo la disdetta, invocando gli artt. 1590, 1591 e 1383 c.c. e sostenendo che, cessato il contratto, la mancata riconsegna integrasse inadempimento e non mero ritardo, sicché la clausola penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'azienda non sarebbe stata applicabile; (iii) che il contratto si fosse rinnovato per facta concludentia, perché la controparte aveva continuato a incassare il corrispettivo anche dopo la disdetta e avrebbe tenuto un comportamento idoneo a ingenerare affidamento sulla perdurante efficacia del rapporto. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha resistito anche alla pretesa risarcitoria della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'eccezione della resistente sulla asserita carenza di legittimazione attiva della ricorrente, perché fondata su una visura camerale prodotta tardivamente e non notificata. Nel merito, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto del motivo di appello dichiarato aspecifico. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la decisione di merito era corretta nell'applicare l'art. 1591 c.c.: il conduttore o l'affittuario in ritardo nella restituzione deve corrispondere il canone/corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, oltre al maggior danno, e ciò rende compatibile la previsione di una penale per il ritardo nella riconsegna dell'azienda; non è quindi consentito al debitore sottrarsi all'obbligo di restituzione mediante il proprio inadempimento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione fattuale sulla mancata rinnovazione del contratto per facta concludentia, censura estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
indica il rito utilizzato nel giudizio di merito per la controversia in materia locatizia/affine.
il motivo di appello può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità; in cassazione occorre censurare puntualmente tale statuizione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
delimita i motivi di ricorso dedotti; non consente di trasformare il sindacato di legittimità in una nuova valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare solo errori di sussunzione o interpretazione della norma, non errori nella ricostruzione del fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei motivi rilevanti; in mancanza il motivo è inammissibile.
le prove documentali prodotte tardivamente senza contraddittorio non possono essere utilizzate per fondare eccezioni nuove in cassazione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime della clausola penale; la Corte ha però ritenuto decisivo l'art. 1591 c.c. per il ritardo nella restituzione del bene.
richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione del bene alla cessazione del rapporto.
il conduttore inadempiente all'obbligo di restituire la cosa deve corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo il maggior danno; tale disciplina è compatibile con la penale per ritardo nella restituzione.
richiamato dalla ricorrente in tema di applicabilità degli atti unilaterali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento fattuale sulla mancata rinnovazione del contratto.
la richiesta di condanna per lite temeraria è stata respinta, poiché non era allegato un danno specifico e non ricorrevano i presupposti dell'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censura la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto del motivo di gravame e spiegare puntualmente perché esso fosse invece specifico; la mera contestazione apodittica non basta.
- La clausola penale pattuita per il ritardo nella restituzione di un bene alla cessazione di un rapporto di godimento può cumularsi con il corrispettivo dovuto per il ritardo nella riconsegna, secondo la disciplina dell'art. 1591 c.c.; il debitore non può beneficiare del proprio ritardo per sottrarsi all'obbligazione restitutoria.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta; se, invece, la censura mira a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, essa è inammissibile.
- La deduzione di una rinnovazione contrattuale per facta concludentia richiede una contestazione che investa correttamente la regola giuridica applicata; se la doglianza si risolve nella critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, essa non è scrutinabile in cassazione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone una condotta processuale oggettivamente abusiva o comunque giuridicamente insostenibile; la semplice infondatezza del ricorso non è di regola sufficiente.
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