Cassazione Civile, Ordinanza n. 01545/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata nei confronti di una società per violazioni del codice della strada. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione della società, ma il Tribunale di Firenze, su appello del Comune, ha riformato la decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha lamentato che l'ordinanza-ingiunzione non fosse corredata dagli atti e provvedimenti presupposti, ritenuti necessari per specificare gli elementi di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria; con il secondo ha contestato l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981, sostenendo che esse decorressero solo dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e non già prima, e comunque che non fossero dovute nel caso di sanzioni del codice della strada. Il controricorrente ha difeso la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza impugnata aveva già accertato che l'amministrazione aveva assolto l'onere di specificare i presupposti della pretesa sanzionatoria indicando nell'ordinanza gli estremi dei verbali di contravvenzione, regolarmente notificati alla destinataria. Quanto al secondo motivo, pur ritenendolo esaminabile, lo ha giudicato infondato: le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981 si applicano anche alle sanzioni per violazioni del codice della strada, non essendo escluse dall'art. 203 del codice della strada; tali maggiorazioni hanno natura di sanzione aggiuntiva e non dipendono dalle sole modalità di riscossione coattiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e la proposta del relatore in ordine alla definizione del ricorso
art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981
le maggiorazioni semestrali sono applicabili anche alle sanzioni per violazioni del codice della strada e costituiscono una sanzione aggiuntiva, non un mero accessorio della riscossione coattiva
non esclude l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 L. n. 689 del 1981; la sanzione ex art. 203 ha natura principale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'ordinanza-ingiunzione è sufficientemente motivata quando richiama gli estremi dei verbali di contravvenzione presupposti, purché tali verbali risultino ritualmente notificati al destinatario.
- Le maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, della L. n. 689 del 1981 si applicano anche alle sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada, poiché hanno natura di sanzione aggiuntiva e non sono limitate alle sole ipotesi di riscossione coattiva mediante ruolo.
- La censura di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve indicare specificamente il momento processuale in cui la questione sarebbe stata dedotta, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso è respinto, la parte ricorrente sopporta le spese del giudizio di legittimità ed è dovuto, se previsto, l'ulteriore contributo unificato.
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