Cassazione Civile, Ordinanza n. 04073/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intercorsi tra una società e la banca: un mutuo del 2005 per l'importo di 1.400.000 euro, finalizzato a estinguere un precedente saldo passivo di conto corrente, e un'operazione del 23 ottobre 2007 qualificata dalla banca come piano di rientro/estinzione anticipata parziale del mutuo, con rimodulazione delle rate residue. Gli attori avevano chiesto l'annullamento per dolo determinante ex art. 1439 c.c. dell'operazione del 2007, sostenendo che la volontà fosse stata carpita mediante pressioni e rappresentazioni non veritiere dei funzionari bancari; avevano inoltre dedotto l'illegittimità di clausole contrattuali e richiesto la restituzione di indebito e il risarcimento del danno. In cassazione hanno censurato la sentenza d'appello per asserita motivazione apparente/contraddittoria nella qualificazione dell'operazione come atto dovuto o negoziale, e per omesso esame dell'eccezione relativa alla pretesa estinzione della cessione pro solvendo della seconda tranche del finanziamento pubblico per intervenuta estinzione dell'obbligazione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente né contraddittoria in senso rilevante: la sentenza impugnata spiegava in modo comprensibile che il pagamento delle rate scadute era atto dovuto, mentre l'estinzione anticipata parziale e la conseguente rimodulazione delle rate residue avevano natura negoziale; ha inoltre escluso che fosse dimostrato il dolo determinante invocato, rilevando che le circostanze allegate erano generiche e non provate. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la doglianza, pur formalmente costruita come omesso esame di un fatto, in realtà lamentava l'omessa pronuncia su un'eccezione nuova proposta in appello e comunque inammissibile perché riferita a un atto diverso da quello domandato in primo grado; perciò la Corte d'appello non era tenuta a pronunciarsi su di essa. Il ricorso è stato rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attivazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il dolo determinante richiede che il comportamento fraudolento sia provato e abbia inciso causalmente sulla formazione del consenso; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta.
È richiamato per affermare la possibilità per le parti di porre in essere accordi anche modificativi di rapporti patrimoniali, quindi la natura negoziale della rinegoziazione.
La motivazione è nulla solo se manca o è apparente in senso costituzionalmente rilevante; non basta la mera insoddisfazione per la sintesi argomentativa.
Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma rilevante.
Richiamato nel motivo, la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia inidonea ai requisiti minimi richiesti.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; questioni ed eccezioni non sono fatti. L'omessa pronuncia su eccezione va semmai ricondotta al n. 4.
Vieta i nova in appello; un'eccezione nuova e inammissibile in grado di appello non impone pronuncia nel merito da parte del giudice di secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile la semplice insufficienza o non persuasività della motivazione.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non si estende a domande, eccezioni, motivi di appello o argomentazioni difensive; questi profili, se trascurati, vanno eventualmente ricondotti al vizio di omessa pronuncia.
- Un'operazione di anticipata estinzione parziale di un mutuo con rideterminazione delle rate residue può avere natura negoziale quando incide sui termini del rapporto e modifica gli obblighi futuri, mentre il pagamento di rate già scadute resta un adempimento dovuto.
- Il dolo determinante presuppone prova rigorosa sia delle rappresentazioni o pressioni fraudolente sia del loro effettivo potere causale sulla formazione del consenso; allegazioni generiche, non riscontrate documentalmente o testimonialmente, non bastano.
- L'omessa pronuncia non si configura quando la questione dedotta in appello è nuova e quindi inammissibile per divieto di nova; in tal caso il giudice non è tenuto a esaminarla nel merito.
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