Cassazione Civile, Ordinanza n. 05338/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, rideterminando i ricavi mediante applicazione di una percentuale di ricarico netto del 30% e recuperando a tassazione un costo di euro 26.000 ritenuto indebitamente dedotto. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto solo per il recupero del costo, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza regionale. Nelle more, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha rinunciato al giudizio di legittimità chiedendone l'estinzione e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla società ricorrente, rinuncia effettuata entro il termine e nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ritenendo coerente tale soluzione con la finalità della definizione agevolata. Ha escluso, infine, l'applicazione dell'attestazione dovuta nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché non ricorreva alcuna di tali ipotesi.
Norme richiamate
individua il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione nel caso di specie.
art. 6 D.L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016
richiamato come base della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
la rinuncia è efficace se interviene entro il termine previsto per la relativa declaratoria di estinzione.
la rinuncia deve essere compiuta nelle forme previste dalla norma per consentire l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l'attestazione/obbligo correlato al contributo unificato aggiuntivo non si applica oltre i casi tassativi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità, senza interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione nei termini e nelle forme di legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la rinuncia al giudizio sia collegata all'adesione a una definizione agevolata dei carichi, poiché una condanna alle spese contrasterebbe con la ratio premiale dell'istituto.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti.
- La rinuncia al ricorso, se rituale, prevale sulla definizione nel merito delle censure e impedisce una pronuncia sui motivi di impugnazione.
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