Cassazione Penale, Sentenza n. 8915/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello chiedendo, in sintesi, l'annullamento parziale per insufficiente valutazione della prova in relazione all'associazione di tipo mafioso (capo A) e alla non applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. su plurimi capi (B, C, D, E, F, H, L-Z), lamentando errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (Wilk, D'Elia), dei riscontri intercettivi e dei presunti riti di affiliazione e collegamenti con la 'ndrangheta. I singoli imputati hanno impugnato per vizio di motivazione, travisamento della prova, nullità processuali (irregolarità invio lista testi via PEC, sovrapposizione camere di consiglio, inutilizzabilità di intercettazioni/registrazioni), e per la mancata rideterminazione della pena o riqualificazione di taluni reati (es. lieve entità ex Corte Costituzionale n. 120/2023; riqualificazione reato stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure del Procuratore generale e i ricorsi dei vari imputati nella quasi totalità, ritenendo congrua e logica la valutazione probatoria della Corte d'appello. Ha confermato le condanne principali così come motivate dai giudici di merito. Ha però annullato senza rinvio, limitatamente, la sentenza nei confronti di Piero Di Domenico in ordine al delitto di violenza privata (capo V) per mancanza della querela/condizione di procedibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per la rideterminazione della pena (perché il capo V comprendeva distinti addebiti e la misura è stata applicata unitariamente). Tutti gli altri ricorsi sono stati rigettati; alcune doglianze sono state dichiarate inammissibili quando generiche o non tempestivamente dedotte.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Per la configurabilità dell'associazione mafiosa occorre prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, della struttura organizzativa stabile e dell'utilizzo di un 'metodo mafioso' (intimidazione diffusa, capacità di sopraffazione, acquisizione e controllo economico). La Corte ha ritenuto tale prova insufficiente nel caso concreto.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante di cui all'art. 416-bis)
L'aggravante richiede dimostrazione dell'uso di modalità intimidatorie tipiche del metodo mafioso anche per i reati fine; la Corte non l'ha ravvisata per carenza di riscontri oggettivi.
La fattispecie di intestazione fittizia è stata ritenuta integrata dalla Corte di merito sulla base di indizi investigativi, intercettazioni e documentazione che hanno indicato finalità elusive rispetto a misure ablative.
art. 468 cod. proc. pen. (lista testi / discovery)
La trasmissione della lista testi a mezzo PEC, se correttamente consegnata alla cancelleria e resa disponibile prima del dibattimento, è idonea a soddisfare la finalità della discovery; l'irregolarità formale non comporta automatica inutilizzabilità se non ha arrecato concreto pregiudizio alla difesa.
art. 234 cod. proc. pen. (registrazioni tra presenti)
Le registrazioni clandestine effettuate da uno dei partecipi alle conversazioni tra presenti sono prova documentale ammissibile e non equiparabili alle captazioni ambientali; pertanto utilizzabili in dibattimento.
artt. 582 comma 2 e 585 comma 1 cod. pen. (lesioni aggravate e relative norme)
La qualificazione delle lesioni come aggravate dalla partecipazione di più persone può rendere il reato procedibile d'ufficio; in tal caso la remissione della querela non estingue l'azione penale.
art. 73 d.P.R. 309/90 (stupefacenti) e art. 73 comma 5 (fattispecie lieve)
La richiesta difensiva di riqualificazione nella fattispecie lieve richiede specifica e tempestiva allegazione in grado di merito; in cassazione non è ammissibile una deduzione tardiva priva di argomentazione fattuale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2023
Riguarda l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità anche al reato di estorsione; la Corte di cassazione ha ricordato che la questione deve essere dedotta e motivata in appello per essere rimessa al sindacato di legittimità.
artt. 17-18 cod. proc. pen. (riunione/separazione dei procedimenti)
Le decisioni di separazione/riunione fondate su ragioni di economia processuale sono di regola inoppugnabili se non abnormi; la separazione temporanea delle posizioni, con registrazione e riascolto delle arringhe, non ha violato il diritto di difesa.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione di tipo mafioso non è sufficiente la fama criminale di singoli: è necessaria prova della struttura stabile, del metodo intimidatorio diffuso e della volontà convergente dei partecipanti; in mancanza si può escludere la fattispecie aggravata.
- Le valutazioni sulla attendibilità di intercettazioni, collaboratori di giustizia e conversazioni sono questioni di merito riservate ai giudici di merito e risultano difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate logicamente.
- La trasmissione di atti e liste testimoniali tramite PEC è ammessa purché il materiale sia effettivamente pervenuto e reso disponibile; l'irregolarità formale non comporta automaticamente inutilizzabilità se non emerge un concreto pregiudizio per la difesa.
- Le registrazioni clandestine effettuate da uno dei partecipanti alla conversazione sono ammissibili come prova documentale (art. 234 c.p.p.) e non sono automaticamente escluse per il modo in cui sono pervenute alle forze di polizia.
- Se un reato è procedibile solo su querela e la condizione di procedibilità viene meno (assenza o rinuncia non valida), la relativa imputazione va annullata; occorre verificare se, per le circostanze aggravanti, il reato sia invece procedibile d'ufficio.
- In Cassazione non è possibile chiedere la riapertura della valutazione probatoria o una diversa lettura globale delle prove (vietata la rivisitazione ex novo del merito); le doglianze devono riguardare violazioni di legge o vizi logici chiari nella motivazione.
- Le istanze di applicazione della 'lieve entità' dopo la sentenza della Corte Costituzionale vanno proposte con argomentazione fattuale nei gradi di merito; in cassazione non sono ammissibili se non tempestivamente dedotte.
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