Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28606/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due verbali elevati dalla polizia locale nei confronti del conducente di un autocarro immatricolato in Spagna e riferibile a una società proprietaria del mezzo, poi locato a un altro soggetto. Nel primo episodio veniva contestata la circolazione in Italia del veicolo adibito a locazione senza conducente e veniva applicato il fermo amministrativo; nel secondo episodio, avvenuto durante il periodo di fermo, veniva contestata la circolazione abusiva con applicazione del sequestro finalizzato alla confisca. La società proprietaria impugnava i verbali; il giudice di pace annullava il sequestro e dichiarava cessata la materia del contendere sul fermo, e il tribunale respingeva l'appello dell'ente accertatore. In cassazione l'ente deduceva, con due motivi: 1) violazione delle norme sull'interesse ad agire, sostenendo che la proprietaria non avesse interesse a impugnare verbali emessi nei confronti dell'autore materiale della violazione e della società sublocatrice; 2) violazione dell'art. 213, comma 9, c.d.s. e di norme processuali e probatorie, contestando la lettura del tribunale secondo cui il proprietario non sarebbe stato soggetto alla confisca perché non in effettivo dominio della cosa e non allegato un profilo di culpa in eligendo, e sostenendo invece che per evitare la confisca il proprietario deve provare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e senza propria omissione colposa o dolosa nella custodia del mezzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che il proprietario del veicolo ha interesse a opporsi al verbale che dispone sequestro e confisca, poiché la misura accessoria incide direttamente sul suo bene. Ha però ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della confisca per la sola qualificazione del rapporto di locazione e per l'asserita mancanza di un effettivo dominio sulla cosa. Secondo la Corte, il proprietario del veicolo risponde delle sanzioni amministrative accessorie, e l'estraneità alla violazione richiede la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e senza sua omissione dolosa o colposa nella custodia. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'interesse ad agire della proprietaria del veicolo; la Corte ritiene invece sussistente l'interesse all'impugnazione quando la sanzione accessoria incide direttamente sul bene del proprietario.

  • art. 6 L. n. 689/1981

    I destinatari delle sanzioni amministrative accessorie comprendono anche i soggetti obbligati in solido; il proprietario del veicolo risponde se non prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

  • art. 22 L. n. 689/1981

    Norma richiamata nel primo motivo in relazione all'impugnazione delle sanzioni amministrative.

  • art. 201 c.d.s.

    Norma richiamata nel primo motivo; non è il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 214, comma 7, c.d.s.

    Disposizione applicata nel primo verbale per il fermo amministrativo del veicolo.

  • art. 214, comma 8, c.d.s.

    Disposizione applicata nel secondo verbale per la circolazione abusiva durante il periodo di fermo, con previsione anche della confisca.

  • art. 213, comma 9, c.d.s.

    L'estraneità alla violazione esclude sequestro e confisca solo se il proprietario prova che il veicolo circolava contro la sua volontà e che la mancata prevenzione del fatto non dipende da sua omissione dolosa o colposa nella custodia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della ripartizione dell'onere probatorio: spetta al proprietario provare i presupposti dell'estraneità alla violazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel secondo motivo, senza autonoma incidenza sulla ratio decidendi accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo a proposito della dedotta ultrapetizione.

  • art. 196 c.d.s.

    Conferma la responsabilità solidale del proprietario per le sanzioni amministrative, salvo prova della circolazione contro la sua volontà.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo ha interesse ad impugnare il provvedimento che dispone sequestro o confisca, poiché la misura incide direttamente sul suo diritto sul bene.
  • L'"estraneità alla violazione" ai fini dell'esclusione di sequestro e confisca non coincide con la mera mancata commissione materiale dell'illecito: il proprietario deve provare che il veicolo circolava contro la sua volontà e che non vi è stata una sua omissione dolosa o colposa nella custodia.
  • La responsabilità amministrativa accessoria del proprietario permane anche quando il veicolo sia concesso a terzi in locazione semplice; la sola esistenza del rapporto contrattuale non basta a escludere la confiscabilità del mezzo.
  • La ripartizione dell'onere della prova grava sul proprietario che invochi l'esenzione dalla confisca, dovendo dimostrare positivamente i fatti costitutivi dell'estraneità alla violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.