Cassazione Civile, Ordinanza n. 15197/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
L'amministrazione doganale aveva emesso un avviso di rettifica per maggiori diritti doganali, escludendo dal valore doganale delle calzature importate, per un determinato periodo, i diritti di licenza pagati dalla società per l'uso del marchio apposto sui prodotti. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la parziale decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento su alcune dichiarazioni doganali; l'erronea inclusione delle royalties nel valore in dogana; la mancata corretta interpretazione dei contratti di licenza e dei contratti con i produttori; l'erronea determinazione quantitativa delle royalties; l'illegittima irrogazione di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa; e la mancata applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente confermando la ripresa, ritenendo che il prezzo della licenza fosse parte dell'accordo e quindi concorrente alla determinazione del valore complessivo dell'operazione assoggettato a tassazione doganale. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: i primi tre sono stati dichiarati inammissibili (il primo perché la questione sulla decadenza era stata implicitamente rigettata nel merito; il secondo e il terzo per difetto di specificità e per inidonea censura dell'interpretazione contrattuale), mentre il quarto, il quinto e il sesto sono stati ritenuti fondati perché la CTR non si era pronunciata sulle questioni, autonomamente dedotte, relative alla concreta quantificazione delle royalties, alla non debenza di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza e al criterio di calcolo delle sanzioni con cumulo giuridico. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato/inammissibile i primi tre motivi, ha accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo, ha cassato la sentenza della CTR della Puglia nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata solo sulle questioni non esaminate relative alla quantificazione delle royalties, alle sanzioni e al cumulo giuridico, restando ferma la statuizione di principio sull'assoggettabilità dei diritti di licenza a dazio doganale.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporti un rigetto implicito della domanda o eccezione; la censura va veicolata come violazione di legge/difetto di motivazione se si contesta la decisione implicita.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio evocato per l'omessa pronuncia sulle questioni di quantificazione delle royalties e delle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione delle norme doganali e dei criteri di interpretazione contrattuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione e trascrizione, o comunque riassunto, degli atti e delle clausole contrattuali su cui si fonda la censura.
art. 32 Reg. CE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Base normativa richiamata per l'inclusione nel valore in dogana dei diritti di licenza connessi alle merci importate.
artt. 157, 159 e 160 Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC)
Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario richiamate per verificare quando le royalties concorrano al valore doganale.
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla contribuente per sostenere la non irrogabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla contribuente per chiedere la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla norma tributaria.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per contestare il calcolo delle sanzioni senza applicazione del cumulo giuridico.
Richiamato come canone di interpretazione della comune intenzione delle parti nei contratti di licenza.
Richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
Richiamato come criterio della minor gravosità nell'interpretazione del contratto.
Richiamato per l'efficacia soggettiva del contratto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, decidendo su una questione logicamente incompatibile, abbia implicitamente rigettato l'eccezione o domanda non espressamente esaminata.
- Quando si contesta in cassazione l'interpretazione di un contratto, non basta contrapporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Il ricorso per cassazione fondato su documenti o contratti deve rispettare l'autosufficienza, riportando o riassumendo le clausole rilevanti in modo da consentire alla Corte il controllo di legittimità senza rinvii esplorativi al fascicolo.
- L'accertamento sulla debenza dei diritti di licenza nel valore doganale è distinto dalla questione della loro esatta quantificazione concreta: la pronuncia su una non implica necessariamente la decisione sull'altra.
- La domanda relativa a sanzioni, interessi e criteri di calcolo delle sanzioni ha autonomia rispetto alla debenza dell'imposta o del dazio e richiede una specifica pronuncia del giudice di merito.
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