Sentenza del 07/06/2017 n. 14094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per maggiori ricavi relativi all’anno d’imposta 2004, con conseguenti maggiori imposte IVA, IRES e IRAP, determinati in base allo scostamento dagli studi di settore. La CTR del Veneto aveva ritenuto che i risultati degli studi di settore non bastassero da soli a fondare l’accertamento e che l’Agenzia dovesse fornire ulteriori elementi di prova. L’Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, comma 2, lett. d-bis), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la contribuente, non avendo risposto al questionario né partecipato al contraddittorio, non poteva pretendere ulteriori riscontri dall’Ufficio. La CTR aveva inoltre rilevato che la società aveva giustificato gli scostamenti e la riduzione di redditività degli anni 2003-2006 con difficoltà di mercato e gestionali, seguite dalla cessazione dell’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza n. 46 del 23 aprile 2012 della CTR del Veneto e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per una nuova valutazione della controversia secondo i principi indicati. La Corte ha stabilito che, quando il contribuente si sottrae volontariamente e senza giustificazione al contraddittorio, i risultati degli studi di settore possono sostenere l’accertamento anche senza ulteriori elementi di riscontro; ha inoltre rilevato che la CTR non aveva applicato le conseguenze previste per l’omessa risposta agli inviti dell’Ufficio, compresa l’inutilizzabilità in giudizio della documentazione successivamente prodotta, quando l’invito conteneva l’avvertimento richiesto. La decisione non definisce definitivamente la debenza delle maggiori imposte: la valutazione è rimessa al giudice del rinvio. Le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427/1993
È la base normativa degli studi di settore richiamati per la determinazione dei maggiori ricavi. La decisione applica il principio secondo cui, in caso di mancata partecipazione ingiustificata del contribuente al contraddittorio, i risultati degli studi possono legittimare l’accertamento anche senza ulteriori elementi di riscontro.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, commi 4 e 5
le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, che, rispettivamente in materia di imposte dirette e di imposte sul valore aggiunto, sanzionano la volontaria ed ingiustificata (quindi, colpevole) omessa risposta del contribuente agli inviti formulati dall'Agenzia delle Entrate in sede amministrativa, accompagnato - come nella specie, per come si desume dal contenuto dell'invito riprodotto in parte qua nel ricorso (pagg. 14 e 15) - dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, a fornire notizie e dati o ad esibire libri, documentazione e scritture, con l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa
Per le imposte dirette, la mancata risposta colpevole a un invito dell’Amministrazione, se accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze, comporta l’inutilizzabilità in contenzioso della documentazione e dei dati non forniti nella fase amministrativa.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis)
La disposizione è indicata dall’Agenzia come norma violata dalla CTR. Nel quadro della decisione, l’accertamento fondato sugli studi di settore può reggere senza ulteriori riscontri quando il contribuente omette ingiustificatamente di partecipare al contraddittorio.
D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 5
le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, che, rispettivamente in materia di imposte dirette e di imposte sul valore aggiunto, sanzionano la volontaria ed ingiustificata (quindi, colpevole) omessa risposta del contribuente agli inviti formulati dall'Agenzia delle Entrate in sede amministrativa, accompagnato - come nella specie, per come si desume dal contenuto dell'invito riprodotto in parte qua nel ricorso (pagg. 14 e 15) - dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, a fornire notizie e dati o ad esibire libri, documentazione e scritture, con l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa
Per l’IVA, la mancata risposta colpevole a un invito dell’Amministrazione, se accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze, comporta l’inutilizzabilità in contenzioso della documentazione e dei dati non forniti nella fase amministrativa.
Art. 24 della Costituzione
con l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa (che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco
La limitazione alla produzione documentale in giudizio costituisce, secondo la Corte, una deroga ai principi costituzionali di difesa giustificata dalla violazione dell’obbligo di leale collaborazione fiscale.
Art. 53 della Costituzione
con l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa (che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco
La Corte considera compatibile la limitazione alla produzione documentale in giudizio con i principi costituzionali in materia tributaria, poiché la conseguenza deriva dalla violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.
Massime di principio
- Se il contribuente, senza giustificazione, non partecipa al contraddittorio relativo agli studi di settore, l’Amministrazione può fondare l’accertamento sui relativi risultati presuntivi senza dover necessariamente aggiungere ulteriori elementi di riscontro.
- L’omessa risposta a un invito dell’Amministrazione può comportare l’inutilizzabilità in giudizio di documenti e dati prodotti solo successivamente, quando la mancata collaborazione è volontaria e ingiustificata e l’invito avverte espressamente delle conseguenze.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non rende automaticamente definitivo l’accertamento: il giudice deve comunque rivalutare la vicenda secondo le regole probatorie applicabili e le circostanze del caso.
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