Cassazione Civile, Ordinanza n. 28860/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio revocatorio promosso da creditori/cessionari di crediti nei confronti di atti dispositivi compiuti dal debitore: una costituzione di fondo patrimoniale e alcuni atti di compravendita immobiliare conclusi con soggetti a lui riconducibili. La Corte d'appello di Ancona aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado limitatamente al fondo patrimoniale per violazione del litisconsorzio necessario, rimettendo sul punto la causa al primo giudice, e aveva invece rigettato l'appello quanto alle altre domande revocatorie, confermando l'inefficacia degli atti dispositivi. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita carenza di adeguata motivazione sulla consapevolezza del pregiudizio e sulla partecipazione fraudolenta dei terzi, nonché violazione delle regole sulle presunzioni e sugli artt. 115 e 116 c.p.c.; (2) nullità della sentenza per mancata ammissione o esame di mezzi istruttori richiesti in appello (interpello, CTU, ispezione dei luoghi) e per omessa motivazione sul punto; (3) nullità della sentenza per omessa motivazione sulle doglianze di appello relative alla condotta delle banche e alla mancata ammissione delle prove. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo generico e non idoneo a censurare specificamente le rationes decidendi, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito e della prova, preclusa in cassazione; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme quanto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non individuavano con precisione la decisione impugnata, la regola violata e il vizio dedotto, ma tendevano a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove. Ha ritenuto corretta anche la censura respinta per omessa pronuncia, osservando che il rigetto della domanda o dell'istanza istruttoria può risultare implicitamente dalla struttura logico-giuridica della decisione. In presenza di doppia conforme, ha escluso altresì la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la revocatoria ordinaria è necessario accertare la consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi e, nel caso di atti a titolo oneroso, la loro partecipazione alla frode; la censura in cassazione deve però essere specifica e mirare alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Le presunzioni semplici devono rispettare i canoni di gravità, precisione e concordanza; tuttavia in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o del materiale indiziario.
La deduzione della violazione delle regole sulla disponibilità delle prove non può tradursi in una richiesta di riesame del merito, ma deve indicare specificamente l'errore di diritto commesso dal giudice di merito.
La censura sulla valutazione delle prove deve individuare un reale errore di regola di giudizio e non può risolversi in una diversa lettura del compendio istruttorio.
L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi completamente il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; non ricorre se la statuizione di rigetto è implicita nella decisione adottata.
La doglianza relativa alla mancata ammissione di prove testimoniali o istruttorie deve essere specifica e non può essere prospettata in modo generico.
Nel giudizio di appello le istanze istruttorie devono essere valutate nei limiti di ammissibilità del grado e la loro omissione va censurata con precisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante va dedotta in modo coerente con il vizio effettivamente denunciato; non basta lamentare sinteticamente l'insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e deve esporre un ragionamento sillogistico chiaro tra decisione impugnata, decisione richiesta e norma violata; il vizio motivazionale non è deducibile sulla base di una richiesta di rivalutazione del merito e, in caso di doppia conforme, è ulteriormente limitato.
In presenza di doppia conforme opera il limite alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto per il filtro di legittimità.
La Corte d'appello, rilevata la nullità per violazione del litisconsorzio necessario, ha disposto la rimessione al primo giudice previa separazione delle cause connesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e agganciata a una precisa ratio decidendi; non è ammissibile una doglianza meramente discorsiva che chieda alla Corte una nuova valutazione del fatto.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per mascherare contestazioni sulla ricostruzione del merito o sulla valutazione delle prove, che restano estranee al giudizio di legittimità.
- In tema di revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio e, per gli atti onerosi, della partecipazione fraudolenta del terzo può essere offerta anche per presunzioni, ma la relativa censura in cassazione deve investire specificamente il ragionamento presuntivo del giudice di merito.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché in tal caso il rigetto è implicito.
- Il vizio di omessa motivazione sulle istanze istruttorie può risultare escluso se il rigetto sia desumibile dal complessivo impianto motivazionale e dalla valutazione unitaria del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente denunciato nei limiti ordinari consentiti dal codice di rito.
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