Ordinanza n. 4064/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 19 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 11 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 16/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 60; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con voto insufficiente e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui alla propria prova è stato attribuito il voto di 16/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, contestando, tra l'altro, l'adeguatezza della valutazione espressa mediante il solo voto numerico. Il giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già esaminata dal TAR nel diverso procedimento R.G. n. 1509/2025, concernente la legittimità costituzionale delle norme che hanno differito, anche per la sessione 2024, l'entrata in vigore della disciplina relativa all'esame di abilitazione forense.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il merito del ricorso né la sospensione impropria. Ha rilevato che nel giudizio R.G. n. 1509/2025 è stata sollevata, per contrasto con l'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell'art. 1 della legge n. 18/2024, nella parte relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina applicabile all'esame di abilitazione forense. Poiché le medesime disposizioni devono trovare applicazione anche nel presente giudizio, il Collegio ha prospettato la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, ha ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e consentire alle parti di valutare anche la possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale, alla luce delle modifiche alle norme integrative per i giudizi costituzionali. È stato quindi assegnato alle parti un termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sui profili indicati; la decisione è stata riservata alla scadenza del termine.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Norma della cui legittimità costituzionale è stata sollevata questione, in quanto differisce l'entrata in vigore della disciplina relativa all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, anche per la sessione 2024.
Disposizione di conversione del d.l. n. 215/2023, anch'essa coinvolta nella questione di legittimità costituzionale.
art. 46 l. n. 47/2012
Disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale in relazione al quale, nel giudizio connesso, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.
Base normativa della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento connesso.
Norma richiamata quale base per la prospettata sospensione impropria del presente giudizio.
Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo presenta una questione di diritto analoga a quella già devoluta alla Corte costituzionale in altro giudizio, il giudice può prospettare la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma non può disporla senza aver previamente sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
- La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; alle parti deve essere consentito di manifestare l'eventuale interesse a interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
- La possibilità per parti di un diverso giudizio, portatrici di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale, di intervenire nel giudizio incidentale costituzionale deve essere considerata dal giudice amministrativo prima di decidere sulla sospensione impropria.
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