Sentenza del 20/03/2015 n. 5607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, relative a maggior IRPEF 1992 e sanzioni, sostenendo che non avrebbero potuto essere riscosse durante il termine per la definizione della lite mediante condono previsto dall'art. 16 della L. n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto legittime le cartelle, qualificandole come atti meramente liquidatori conseguenti a una precedente sentenza e non come espressione di una lite condonabile. Nel giudizio di Cassazione, tuttavia, è intervenuto il passaggio in giudicato di una successiva sentenza che ha annullato definitivamente l'avviso di accertamento presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che l'annullamento definitivo dell'avviso di accertamento aveva fatto venir meno l'atto fondante delle cartelle di pagamento. Di conseguenza, è venuto meno l'interesse dei contribuenti a ottenere una decisione sulle specifiche contestazioni relative alla riscossione, rendendo il ricorso inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, poiché il fatto decisivo era intervenuto dopo l'inizio del giudizio.
Norme richiamate
Le cartelle erano state emesse ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c).
La disposizione disciplina la riscossione frazionata delle somme dovute in pendenza del processo tributario. Nel caso concreto, la qualificazione delle cartelle come atti meramente liquidatori è stata superata dal successivo annullamento dell'avviso di accertamento presupposto.
Definizione delle liti fiscali pendenti mediante condono.
I contribuenti sostenevano che il termine per aderire al condono impedisse l'emissione delle cartelle. La CTR aveva escluso l'applicabilità della norma ritenendo che le cartelle non riguardassero una lite autonomamente condonabile.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito dell'annullamento definitivo dell'atto presupposto, non era più necessario un nuovo esame della controversia sulle cartelle.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo che costituisce il presupposto di una cartella viene definitivamente annullato, vengono meno anche le basi giuridiche della cartella e la controversia sulla sua legittimità può diventare priva di interesse.
- Nel giudizio tributario, l'interesse a ricorrere deve sussistere fino alla decisione: un evento successivo, come il passaggio in giudicato dell'annullamento dell'accertamento presupposto, può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando viene meno l'atto presupposto, la Corte può cassare la decisione impugnata senza rinvio, senza esaminare nel merito le ulteriori questioni originariamente sollevate.
- La qualificazione della cartella come atto meramente liquidatorio non impedisce che essa perda efficacia se l'accertamento da cui deriva viene successivamente annullato in via definitiva.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'esito del giudizio dipende da un fatto sopravvenuto dopo la sua instaurazione, non imputabile direttamente alla condotta processuale delle parti.
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