Cassazione Penale, Sentenza n. 31197/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/04/2024 che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 12/01/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115/2002, inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111, comma 6 Cost., vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova. In particolare si contestava che il Presidente aveva ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni dei familiari conviventi perché riferite all'anno 2021 anziché al 2022 e aveva richiesto autocertificazioni dei familiari non previste dalla norma; si sosteneva che l'istanza conteneva invece l'autocertificazione dell'istante che dichiarava di non aver prodotto redditi nel 2022 ad eccezione di euro 1.500 derivanti da lavoro saltuario, mentre la madre e il padre avevano fornito autocertificazioni sul mancato mantenimento e sull'offerta di un posto letto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'applicazione dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 da parte dell'ordinanza impugnata, avendo questa richiesto l'allegazione di autocertificazioni autonome dei familiari conviventi non previste dalla norma e valorizzato elementi non consentiti (es. dichiarazione del padre sul posto letto) per determinare il reddito complessivo. La Corte ha affermato che la legge richiede, a pena di ammissibilità, la sola dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dall'interessato, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione del reddito complessivo valutabile (che può comprendere anche le informazioni sul reddito dei conviventi ma rese tramite la dichiarazione dell'istante). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Milano.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76
"Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"
Stabilisce la soglia reddituale per l'ammissione al gratuito patrocinio e dispone che, se l'istante convive con familiari, il reddito da valutare è quello complessivo della famiglia. La Corte conferma che le situazioni reddituali dei conviventi rientrano nella nozione di reddito complessivo valutabile, ma che tali informazioni possono essere rese tramite la dichiarazione dell'istante e non richiedono necessariamente autocertificazioni autonome dei terzi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79
"L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione"
La norma richiede, a pena di inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva dell'istante che attesti la sussistenza delle condizioni reddituali e la determinazione del reddito complessivo valutabile. La Corte interpreta questa previsione come esclusiva rispetto all'obbligo di produrre autocertificazioni autonome dei familiari conviventi: tali ultime non sono espressamente richieste e non possono essere imposte dal giudice come condizione di ammissibilità.
d.P.R. n. 445 del 2000, art. 46
Riferimento formale alla disciplina sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione: la dichiarazione richiesta per l'istanza deve essere redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), e deve attestare la ricorrenza delle condizioni di reddito indicate dall'istante.
Norma processuale richiamata in relazione alla nullità e al rispetto delle formalità procedurali; il ricorso denunciava inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità in rapporto all'art. 111 Cost., ma la Corte ha fondato la decisione sull'errata applicazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002.
Cost., art. 111, comma 6
Richiamato nel ricorso in tema di garanzia del giusto processo e rispetto delle forme procedurali; la Corte ha ritenuto che l'errata applicazione normativa e la motivazione contraddittoria imponessero annullamento e rinvio.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Fondamento giuridico per l'annullamento: l'illegittima applicazione della norma di legge è stata ritenuta motivo che integra le ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) (violazione di legge).
legge n. 217 del 1990, art. 5, comma 1, lett. b)
Citata dalla giurisprudenza (richiamata dalla Corte) per affermare che l'autocertificazione dell'istante può riguardare anche le situazioni reddituali dei familiari conviventi; la Corte usa tale principio per escludere l'obbligo di autocertificazioni autonome dei conviventi.
Cost., art. 24; Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c); Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 3, lett. d)
Richiamate dal ricorrente come argomenti di principio a tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia per i non abbienti. La Corte non ha respinto i principi, ma ha deciso sulla base dell'interpretazione formale delle norme procedurali relative all'istanza di gratuito patrocinio.
Massime di principio
- La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede, a pena di inammissibilità, la sola dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato (art. 79 d.P.R. 115/2002), che deve indicare il reddito complessivo valutabile; informazioni sui redditi dei conviventi possono essere rese tramite questa dichiarazione e non impongono autocertificazioni autonome dei terzi.
- Il giudice non può esigere, come condizione di ammissibilità, autocertificazioni autonome dei familiari conviventi non previste dalla legge; la mancata produzione di tali documenti non può legittimare il rigetto dell'istanza se la dichiarazione dell'istante è presente.
- Se il giudice ritiene la documentazione incompleta o dubbia, l'orientamento operativo corretto è richiedere l'integrazione o chiarimenti nell'ambito del procedimento, senza imporre requisiti non normativamente previsti e senza valorizzare elementi estranei non suscettibili di valutazione formale.
- Le valutazioni in tema di gratuito patrocinio devono rispettare la funzione pubblicistica delle norme (soglia reddituale e regole di ammissibilità) e tutelare l'accesso alla giustizia: le carenze formali imputabili all'istante vanno valutate alla luce della disciplina che limita l'onere probatorio, soprattutto per soggetti non abbienti.
- In caso di errata applicazione di norme di legge che abbia inciso sull'esito, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, consentendo al giudice di riesaminare la posizione alla luce dei corretti parametri normativi.
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