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Ordinanza

Ordinanza n. 317/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore, con cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori e dal Registro Elettronico Nazionale (REN)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione, chiedendone la sospensione cautelare, nonché la declaratoria del diritto a mantenere l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN e l'ordine di immediata reiscrizione. Tra i profili dedotti vi era la contestazione dell'equiparazione tra misura interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella white list prefettizia. Risultava inoltre controversa la perdita del requisito di capacità finanziaria e, comunque, del requisito di onorabilità. L'impresa sosteneva, in particolare, la rilevanza della documentazione relativa alla capacità finanziaria e del pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

La decisione

Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza. Quanto alla pretesa diversità tra interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella white list, il Collegio ha osservato che il legislatore ne ha stabilito la sostanziale equiparazione: ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, l'iscrizione nella white list è subordinata agli stessi presupposti previsti dal d.lgs. 159/2011 per l'informazione antimafia liberatoria. Quanto alla capacità finanziaria, il TAR ha rilevato che, sulla base della relazione ministeriale e della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, l'attestazione relativa all'anno di riferimento era stata trasmessa solo dopo l'adozione della revoca. Analoga apparenza prima facie è stata ravvisata con riferimento al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo per il 2026. Il Collegio ha inoltre considerato che la perdita del requisito di onorabilità risultava comunque contestata e non sarebbe stata superata dalla sola dimostrazione della capacità finanziaria. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare.

  • D.P.C.M. 18 aprile 2013

    Subordina l'iscrizione nella white list alla ricorrenza dei medesimi presupposti previsti dal d.lgs. 159/2011 per l'informazione antimafia liberatoria, determinando la sostanziale equiparazione tra diniego di iscrizione e misura interdittiva antimafia.

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    Costituisce la base normativa degli elenchi prefettizi, richiamata dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

  • d.lgs. 159/2011

    Individua i presupposti dell'informazione antimafia liberatoria, utilizzati come parametro anche per l'iscrizione nella white list.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione nella white list prefettizia, il D.P.C.M. 18 aprile 2013 richiama i medesimi presupposti previsti dal d.lgs. 159/2011 per l'informazione antimafia liberatoria; ne consegue la sostanziale equiparazione, quanto ai presupposti antimafia, tra diniego di iscrizione nella white list e interdittiva antimafia.
  • In sede cautelare, la trasmissione dell'attestazione di capacità finanziaria successivamente all'adozione del provvedimento di revoca non appare, prima facie, idonea a escludere la legittimità della revoca già adottata.
  • La dimostrazione della capacità finanziaria non è comunque sufficiente a fondare la sospensione della revoca quando risulti contestata anche la perdita del requisito di onorabilità.
  • Il pagamento tardivo della quota annuale di iscrizione all'Albo, se successivo all'adozione della revoca, non appare idoneo, nella fase cautelare, a superare gli effetti del provvedimento già adottato.

Come è indicizzato

MaterieAutotrasporto e trasporto di merciInterdittiva e informazione antimafia
RamiTrasporti e circolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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