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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25453/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un istituto di credito contro due coniugi per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione della separazione personale e dell'obbligo di trasferimento immobiliare assunto in sede di separazione, nonché di alcuni atti notarili con cui un immobile di proprietà del marito sarebbe stato trasferito alla moglie; in subordine, la banca chiedeva la revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi. Il Tribunale aveva accolto la simulazione; la Corte d'appello ha invece respinto la simulazione, ma ha accolto la revocatoria, dichiarando inefficaci verso la banca gli atti del 26 gennaio 2009 e dell'11 febbraio 2009 relativi agli immobili di Formello. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 166, 167 e 168-bis c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, essendo i convenuti decaduti per tardiva costituzione; 2) violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. e 116 c.p.c. per apparente motivazione e errata qualificazione dell'atto di trasferimento, con contestazione dell'accertamento presuntivo dei presupposti della revocatoria; 3) violazione degli artt. 156, 2729 e 2901 c.c. e 116 c.p.c. per omessa valutazione della funzione dell'assegno di mantenimento e conseguente erronea individuazione dei presupposti dell'azione revocatoria. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti, sotto la formale deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre confermato che la Corte d'appello aveva accertato sia la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, sia la consapevolezza del pregiudizio in capo alla moglie-coniuge, sia la mancata prova della capienza del residuo patrimonio del debitore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che, revocando la statuizione di primo grado sulla simulazione, aveva respinto la domanda di simulazione proposta dalla banca, ma aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti degli atti notarili del 26.1.2009 e 11.2.2009, dichiarandone l'inefficacia verso il creditore. In sede di legittimità ha ritenuto che i motivi fossero tutti inammissibili perché sollecitavano una rivisitazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese di giudizio, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è accolta quando l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito e risultino gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi del pregiudizio alle ragioni creditorie.

  • art. 166 c.p.c.

    La costituzione del convenuto deve avvenire nel termine utile rispetto alla prima udienza di comparizione; la tardiva costituzione determina le preclusioni processuali previste dalla legge.

  • art. 167 c.p.c.

    La tardiva costituzione comporta la decadenza dalla proposizione di alcune eccezioni, tra cui quella di prescrizione, se non svolte nei termini.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Il rinvio d'ufficio dell'udienza è rilevante solo se disposto secondo il meccanismo previsto dalla norma; un rinvio generico e cumulativo non equivale al differimento della prima udienza di comparizione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento dei presupposti della revocatoria quando il giudice di merito valorizzi elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne disattenda la regola legale di valutazione; non basta contestare la ricostruzione del merito.

  • art. 156 c.c.

    La funzione dell'assegno di mantenimento nella separazione è stata considerata nel ragionamento presuntivo sulla non neutralità del trasferimento immobiliare.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito camerale accelerato con proposta di definizione per inammissibilità.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La causa è stata fissata in adunanza camerale a seguito della richiesta di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione apparente o la violazione dell'art. 116 c.p.c. non sussistono per il solo dissenso sulla ricostruzione probatoria; occorre allegare che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia dichiarato di usare un criterio di valutazione non consentito.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il credito può dirsi anteriore anche se la sua concreta esigibilità o quantificazione si collochi dopo, purché il fatto genetico del credito sia precedente all'atto dispositivo.
  • La consapevolezza del pregiudizio nelle disposizioni patrimoniali tra coniugi può essere desunta in via presuntiva da elementi quali il vincolo coniugale, la qualità imprenditoriale del debitore e il contesto economico complessivo, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da dati gravi, precisi e concordanti.
  • La tardiva costituzione del convenuto comporta le decadenze e preclusioni processuali previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle eccezioni non tempestivamente sollevate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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