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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21259/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine da lavori di rifacimento del tratto fognario commissionati dal condominio e svolti tra aprile e luglio 2009. I comproprietari di un'area confinante e servita da un tratto fognario comune hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumevano derivati dall'intervento, in particolare la caduta di liquami nelle autorimesse, nonché il rifacimento integrale del tratto fognario comune. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido condominio, appaltatrice e subappaltatore. In appello la decisione è stata riformata, con rigetto integrale delle domande attrici. Con il ricorso per cassazione principale i comproprietari hanno denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse mal valutato le prove, attribuendo indebito rilievo a dichiarazioni testimoniali e documentali e omettendo di considerare elementi che avrebbero dimostrato la responsabilità dei convenuti. Il condominio ha proposto ricorso incidentale contestando il rigetto della propria domanda riconvenzionale di addebito agli attori delle spese per la sistemazione della tubazione. La società appaltatrice ha a sua volta proposto ricorso incidentale lamentando la mancata integrale rifusione delle spese di lite, sostenendo di essere parte totalmente vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale del condominio, mentre ha rigettato il ricorso incidentale della società appaltatrice. Ha poi compensato le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali e incidentali. La decisione si fonda, quanto ai ricorsi inammissibili, sul fatto che le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio e non coglievano la ratio decidendi della sentenza d'appello; quanto al ricorso della società, sulla ritenuta legittimità della compensazione delle spese in presenza dell'obiettiva difficoltà di individuare la causa del danno.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la sola valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o prove legali mal valutate come prove liberamente apprezzabili.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o abbia disatteso prove legali; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi processuali dedotti, senza un autonomo rilievo decisorio nel provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    La mancata prova del fatto costitutivo della domanda comporta il rigetto della pretesa per effetto della regola di riparto dell'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalle parti ricorrenti in tema di presunzioni, ma la Corte non ne trae un principio autonomo diverso dal divieto di rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza sulla pretesa erronea utilizzazione di presunzioni è stata ritenuta, in sostanza, una critica alla valutazione delle prove rimessa al giudice di merito.

  • art. 1104 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale del condominio in relazione alla pretesa ripartizione delle spese per il bene comune, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato dal condominio quale base subordinata della domanda di rimborso, ma senza accoglimento per mancata cogliere della ratio decidendi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal condominio in via subordinata per la richiesta di rimborso delle spese sostenute.

  • art. 91 c.p.c.

    La compensazione delle spese processuali può essere giustificata, nel caso concreto, dall'obiettiva difficoltà di individuare la causa dei danni.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte reputa legittima la compensazione delle spese in presenza di obiettive difficoltà nell'accertamento della causa del danno, sicché non vi è falsa applicazione della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché i ricorsi sono stati proposti dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove: il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logico-giuridica della motivazione e l'esatta applicazione delle regole di diritto, non un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non è sufficiente dolersi di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla mancata dimostrazione della causa del danno o del fatto costitutivo della pretesa, opera la regola dell'art. 2697 c.c., con conseguenze sfavorevoli per la parte onerata della prova.
  • Una censura per omesso esame o per errori nella valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La compensazione delle spese può essere ritenuta legittima anche in presenza di una parte vittoriosa quando il giudice evidenzi un'obiettiva difficoltà nell'individuazione della causa del danno o nella definizione delle rispettive responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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