Cassazione Civile, Ordinanza n. 20559/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente all'esito di una procedura collettiva di mobilità avviata per riorganizzazione aziendale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento nei limiti di dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non correttamente applicati i criteri di scelta perché la lavoratrice non era stata comparata con altri dipendenti aventi mansioni fungibili. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con un motivo unico, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, nonché vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato le prove, avessero posto a suo carico l'onere di dimostrare la non fungibilità delle mansioni e avessero errato nel ritenere fungibili le attività svolte dalla dipendente con quelle di altri lavoratori non licenziati, pur con punteggio inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità e la specifica disciplina del vizio di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre escluso la denunciata violazione dell'onere della prova, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente apprezzato il complessivo bagaglio professionale della lavoratrice e la fungibilità con altri dipendenti non licenziati. È stata quindi confermata la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri contributivi ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
vengono richiamati i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società, ma la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una nuova rivalutazione del merito.
sono evocati dalla ricorrente per censurare l'interpretazione della disciplina applicata alla procedura collettiva; la Corte non ravvisa una violazione idonea a sovvertire l'accertamento di merito.
norme sulla procedura e sui criteri di scelta nel licenziamento collettivo; la Corte conferma che la comparazione va svolta secondo la fungibilità professionale effettiva.
la violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove, ma solo nei casi tipici di utilizzo di prove non dedotte, prove legali mal valutate o attribuzione indebita di efficacia probatoria piena.
viene richiamata la doppia conforme, con conseguente restringimento del sindacato sul vizio motivazionale in cassazione.
indicato come base del procedimento camerale di decisione dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la corretta applicazione dei criteri di scelta impone di verificare la fungibilità professionale dei lavoratori sulla base del complessivo bagaglio di esperienza, formazione e conoscenze maturate nel rapporto, e non solo delle mansioni concretamente svolte al momento del recesso.
- Quando la ristrutturazione riguarda un settore o una specifica unità produttiva, la comparazione può essere circoscritta ai lavoratori di quel settore, salvo che risulti la loro idoneità, per pregressa esperienza, a coprire posizioni di altri reparti; in tale quadro la deduzione e la prova della fungibilità spettano alla parte che la invoca.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi tipici in cui il giudice utilizzi prove inesistenti, trascuri prove legali o attribuisca forza probatoria piena a elementi che richiedono invece apprezzamento.
- L'omesso esame di singoli elementi di prova non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il controllo sulla motivazione in cassazione è ulteriormente limitato e resta preclusa una diversa ricostruzione fattuale delle vicende di causa.
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