Cassazione Penale, Sentenza n. 34562/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Giorgio Salvatore per il reato di associazione a delinquere (capo B1) dedita al contrabbando di gasolio e reati collegati. Il ricorrente deduceva: (i) carenza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria dell'associazione, lamentando che la pluralità di imputazioni associative (capi A1, B1, C1) renderebbe incongruente la posizione attribuita a Salvatore e che, al più, si tratterebbe di concorso di persone in reato; (ii) insufficiente prova dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestando che la mera conoscenza, da parte del ricorrente, dei rapporti tra i fratelli D'Amico e il boss Mancuso non dimostrerebbe il dolo specifico richiesto per estendere l'aggravante; (iii) carenza di elementi a sostegno dell'aggravante della transnazionalità, poiché mancava la prova di organizzazioni criminali estere interagenti; (iv) inesistenza delle esigenze cautelari e sproporzione della custodia carceraria, con richiamo al lungo intervallo temporale (nessuna traccia dal 2019), all'incensuratezza del ricorrente e alla possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Sono stati anche depositati motivi aggiunti incentrati su agevolazione mafiosa e valore del fattore tempo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la gravità indiziaria in relazione all'associazione, fondandosi su elementi istruttori consistenti: sequestri, riscontri documentali (DAS falsi), dichiarazioni dei titolari delle ditte 'del nord', acquisizioni sulle società cartiere, servizi di osservazione sulle destinazioni del prodotto, e ampio materiale intercettivo che ha disvelato il funzionamento organizzativo e i ruoli di vertice (fra cui quello attribuito a Salvatore). La Corte ha confermato che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere applicata anche ai concorrenti che, pur non avendo dolo mafioso specifico, siano consapevoli della finalità agevolatrice perseguita da compartecipi (richiamando orientamento di legittimità). Ha altresì ritenuto sufficiente, a livello indiziario cautelare, la prova della transnazionalità del traffico petrolifero (approvvigionamenti dall'Est Europa, lettere di vettura internazionali, coinvolgimento di corrieri e soggetti esteri). Sulle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato la persistenza di esigenze investigative e di rischio di inquinamento probatorio, nonché la funzione di raccordo del ricorrente fra gruppi territoriali, giudicando la custodia in carcere proporzionata e non sostituibile con arresti domiciliari. Sono state imposte le spese e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme procedurali.
Norme richiamate
attribuisce competenza al Tribunale del riesame per le impugnazioni contro le misure cautelari; richiamato per il quadro procedurale dell'ordinanza impugnata
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
la Corte ha dato rilievo alla presunzione normativa prevista per la custodia cautelare quando è contestata la circostanza aggravante (qui l'agevolazione mafiosa), ritenendo applicabile la presunzione che giustifica la misura carceraria in presenza degli aggravanti
art. 416-bis cod. pen. (e aggravante ex art. 416-bis, comma 1)
la circostanza aggravante connessa all'agevolazione di associazioni mafiose è stata ritenuta applicabile anche ai concorrenti che siano consapevoli della finalità agevolatrice perseguita da compartecipi; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette la comunicazione soggettiva dell'aggravante in presenza di consapevolezza
richiamato nel quadro delle aggravanti correlate a forme associative transnazionali; la Corte ne utilizza i principi per valutare il contributo di organizzazioni estere al reato
art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 (aggravante della transnazionalità)
la Corte ha interpretato l'aggravante come di natura oggettiva: è sufficiente che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata dall'apporto di un gruppo criminale che agisce in più Stati, e gli elementi indicati (lettere di vettura, corrieri, approvvigionamenti dall'est) sono stati ritenuti indizi significativi a livello cautelare
art. 59, comma secondo, cod. pen.
richiamato per i criteri di estensione delle circostanze aggravanti ai concorrenti nel reato: la transnazionalità può estendersi se conosciuta, ignorata per colpa o per errore determinato da colpa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama il limite alla enunciazione dei motivi in cassazione nei termini strettamente necessari alla decisione; la Corte ha proceduto nel rispetto di tali limiti
dispositivo richiamato per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma applicata per la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, quando la decisione non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- Per contestare con successo la custodia cautelare per associazione a delinquere è necessario confutare, con elementi concreti e non solo affermazioni generiche, gli indizi di stabile organizzazione (sequestri, documenti falsi, contabilità comune, intercettazioni, osservazioni), che costituiscono il cuore della gravità indiziaria.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere estesa ai concorrenti che non abbiano il dolo mafioso specifico, purché risulti che fossero consapevoli della finalità di agevolazione perseguita da compartecipi; una mera conoscenza di rapporti tra compartecipi e soggetti mafiosi, se integrata nell'insieme probatorio, può sufficiente a consolidare l'aggravante in sede cautelare.
- L'aggravante della transnazionalità ha natura oggettiva: a fini cautelari sono rilevanti elementi che mostrino importazioni/approvvigionamenti dall'estero, uso di corrieri internazionali e contatti con soggetti residenti in più Stati; non è sempre necessario provare compiutamente in fase cautelare la struttura organizzativa estera, ma occorre un quadro indiziario significativo.
- Il mero decorso del tempo dall'ultima attività investigata non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari; va valutata la persistenza del rischio di reiterazione e l'esigenza di tutela delle indagini (rischio di inquinamento probatorio, fuga, ostacolo alle indagini).
- La richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) impone al giudice di motivare specificamente la loro idoneità a neutralizzare i rischi contestati; l'assenza di tale motivazione o il concreto rischio di inquinamento probatorio e di pericolosità sociale giustificano la custodia in carcere.
- Le critiche alla qualificazione soggettiva delle aggravanti (es. dolo specifico) richiedono una ricostruzione probatoria puntuale: in cassazione il sindacato è limitato e la mancanza di riscontri concreti nella fase cautelare difficilmente bastano a ribaltare le valutazioni del giudice del riesame.
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