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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29026/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni emesso a seguito di un avviso di accertamento per IVA e IRES 2005. L'Ufficio aveva contestato alla società la partecipazione a una frode carosello nell'acquisto di autovetture di importazione intracomunitaria, nonché l'indebita deduzione di costi, lo storno di ricavi e la deduzione di costi non inerenti. In conseguenza di tali rilievi veniva negata la detrazione IVA sugli acquisti e, ai fini delle imposte dirette, il reddito era ricostruito induttivamente ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, applicando al volume degli acquisti una redditività media di settore del 15%. La CTR del Lazio aveva ritenuto non sufficientemente provata dall'Agenzia la conoscenza o conoscibilità, da parte della contribuente, del meccanismo frodatorio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per non avere il giudice di rinvio applicato il principio di diritto già enunciato in cassazione in tema di riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., censura poi assorbita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La CTR, pur avendo accertato la natura fittizia delle fornitrici, aveva valutato la prova liberatoria con un parametro non conforme al diritto vivente, senza richiamare il criterio della massima diligenza proporzionata alle circostanze concrete. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato per dedurre la violazione di legge nella decisione del giudice di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    viene invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente nelle operazioni contestate.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili per provare la consapevolezza del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva basata su elementi oggettivi e specifici.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente la ricostruzione induttiva del reddito imponibile.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato solo per il precedente giudizio penale relativo a dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali sulle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione nel meccanismo evasivo.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
  • Se l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio, incombe sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità riferiti al caso concreto.
  • Ai fini della prova liberatoria non sono decisivi, di per sé, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti né la circostanza che il contribuente non abbia tratto benefici dalla successiva rivendita dei beni o servizi.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può applicare criteri di valutazione della prova difformi dal diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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