Cassazione Civile, Ordinanza n. 23452/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa irrogata da Roma Capitale per la violazione degli artt. 11 e 20 della legge della Regione Lazio n. 21 del 2006, contestata per avere svolto, in un albergo, somministrazione di bevande senza autorizzazione. Il ricorrente aveva dedotto di avere precedentemente dato in affitto a terzi l'azienda alberghiera, sostenendo che ciò escludesse la sua responsabilità. Il Tribunale aveva invece confermato il rigetto dell'opposizione, rilevando che il soggetto era rimasto intestatario dell'autorizzazione amministrativa e che il contratto di affitto dell'azienda non era opponibile all'Amministrazione. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2193 e 2556 c.c., censurando la decisione per non aver attribuito efficacia verso l'autorità procedente al contratto di affitto dell'azienda, registrato all'Agenzia delle Entrate e annotato al registro della Camera di Commercio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva fondato la responsabilità sulla sola esistenza del contratto di affitto, ma sul fatto che il ricorrente fosse rimasto titolare dell'azienda e intestatario dell'autorizzazione amministrativa, con conseguente sua responsabilità per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento camerale con proposta del relatore
invocato dal ricorrente per sostenere l'opponibilità ai terzi dell'annotazione nel registro delle imprese
invocato dal ricorrente in tema di forme e pubblicità del contratto di cessione/affitto d'azienda
artt. 11 e 20 L. Regione Lazio n. 21 del 2006
norme violate secondo l'accertamento amministrativo relativo alla somministrazione di bevande senza autorizzazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma si limita a censurare una motivazione diversa o solo apparente.
- L'annotazione di un contratto di affitto d'azienda o la sua registrazione non bastano, di per sé, a escludere la responsabilità del soggetto che resti intestatario dell'autorizzazione amministrativa, quando la decisione di merito fondi la responsabilità proprio su tale permanenza di titolarità.
- La pubblicità del contratto d'azienda rileva nei rapporti privatistici, ma non è automaticamente opponibile all'amministrazione ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dell'attività autorizzata, se il titolo amministrativo resta formalmente intestato al medesimo soggetto.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese; in caso di inammissibilità del ricorso, può altresì dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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